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Pubblicato in Gazzetta Decreto in materia di Regolamento per l'applicazione della clausola di salvaguardia sulla cybersicurezza
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2024, n.221, recante il Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138.
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 33 del 10-02-2025, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2024, n.221, recante il Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.
In particolare, l'art.2 definisce i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia, al fine di evitare distorsioni e oneri eccessivi per aziende che hanno una presenza minima sul territorio, ma che risulterebbero soggette alla Direttiva NIS 2 a causa dei dati del gruppo.
Inoltre, l'art. 3 dispone che la richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia puo' essere accolta qualora il soggetto dichiari congiuntamente:
- la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e di rete NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che i sistemi informativi e di rete delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS del soggetto medesimo;
- la totale indipendenza delle proprie attività e servizi NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che le attività e i servizi delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo allo svolgimento delle attivita' e all'erogazione dei servizi NIS del soggetto medesimo.
Infine, l'art. 5 prevede che dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alle attivita' previste dal presente regolamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.