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Un'opportunità da non perdere

Il DL semplificazione prevede che, entro il 30 aprile p.v., le aziende farmaceutiche versino 2.378 milioni di euro, in termini di ripiano della spesa farmaceutica del SSN per gli anni 2013-2017.
Dopo il 31 maggio queste risorse potranno essere ripartite alle Regioni e alle Provincie autonome, con decreto del Ministro dell’Economia, sentita l’AIFA e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
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Notizie Aiop Nazionale

Le note spese gonfiate giustificano il licenziamento per giusta causa
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Le note spese gonfiate giustificano il licenziamento per giusta causa

Corte di Cassazione: Ordinanza n. 10566 del 16 aprile 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha respinto il ricorso presentato da un ex dirigente di una società, che instava per l’illegittimità del licenziamento irrogato da un’azienda a fronte di “uso di ricevute taxi con importi contraffatti” per “ottenere rimborsi maggiorati, superiori al reale costo sostenuto”.
Il Giudice di prime cure, così come la Corte d’Appello di Milano, avevano già rigettato la domanda del lavoratore, ritenendo che il comportamento fraudolento del dipendente, consistente nell’alterazione nell’importo di ben 54 ricevute, fosse ex se idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, investita della questione, rigettava il gravame e confermava le sentenze dei Giudici territoriali, ritenendo quantomeno drastico il provvedimento adottato dall’azienda, ma, in ogni caso, legittimo.
Ed invero, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto condivisibile la lettura della questione fornita in secondo grado, laddove, una volta accertata la concretezza della contestazione disciplinare avente ad oggetto “l’alterazione delle ricevute taxi”, il licenziamento fosse da ritenere certamente legittimo.
Pertanto, “la prova dell'addebito contestato assorbiva ogni altro profilo dell'appello, osservandosi per altro verso che i comportamenti fraudolenti, posti in essere da chi come l'appellante, quadro direttivo, rivestiva un ruolo di responsabilità, non potevano che ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e costituire, quindi, giusta causa di recesso”, cosicché ritenendo la Corte i fatti di causa ormai definitivamente acclarati nei sensi ritenuti dagli aditi giudici di merito, rigettava il ricorso.
In altre parole, secondo la Corte i profili di responsabilità di un lavoratore, possono essere valutati in modo più drastico, in relazione al ruolo occupato in azienda e, pertanto, giustificare il recesso ove questo rivesta una funzione apicale.
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