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Terzo settore. Nuove regole per le imprese sociali
Decreto Ministero del lavoro del 27 aprile 2018
Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop
E' stato pubblicato in G.U. n. 139 del 18 giugno scorso, il Decreto del 27 aprile 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente «Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali» (allegato).
Ai sensi del D. lgs. n 112 del 3 luglio 2017 (allegato), possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che in conformità alle disposizioni dello stesso decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Il nuovo decreto del Ministero del lavoro chiarisce le procedure da osservare nel porre in essere eventuali operazioni straordinarie e di devoluzione del patrimonio di tali enti, disciplinate in modo da garantire che in seguito alle stesse sia preservata l'assenza di scopo di lucro per i soggetti risultanti dagli atti posti in essere e che, l'eventuale cessione d'azienda, sia realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale.
A tal fine, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve anticipatamente notificare al Ministero del lavoro, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione, di modo che il Ministero, sulla base della documentazione prodotta, possa valutare l'operazione. Al termine dell'istruttoria, l'autorità ministeriale rilascia l'autorizzazione richiesta oppure emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, l'organo di amministrazione notifica allo stesso Ministero del lavoro, i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione, nonché l'ammontare del patrimonio da devolvere.