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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro
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Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Com’è noto, l’art. 3 del D.L. 127/2021 ha disposto che, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello Stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 52/21 conv. in L. 87/21.

La norma ha stabilito che, nel caso in cui il dipendente non esibisca o non sia in possesso della certificazione verde, questi sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui non adempia all’obbligo di legge. In tal caso, dunque, potrebbe ritenersi che il lavoratore non maturi alcuna anzianità contrattuale, né convenzionale, quindi con perdita, non solo della retribuzione diretta, ma anche di quella indiretta e differita, ivi compreso il TFR.

Tuttavia, l’assenza ingiustificata per mancato possesso o esibizione del Green pass, così come disposto dal comma 6 del citato articolo, non comporta alcuna conseguenza disciplinare ai danni del lavoratore e lo stesso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Conseguentemente, il dipendente che, nel corso di un controllo antecedente l’ingresso in struttura, versi nella situazione testè esposta, non potrà essere destinatario di alcun procedimento disciplinare, ma solo delle conseguenze economiche dettate dal suo stato di assente ingiustificato.

Diversa è invece l’ipotesi disciplinata dal successivo comma 8, ed ossia allorquando i lavoratori accedano in azienda violando l’obbligo del possesso e dell’esibizione del Green pass. Ciò potrebbe sostanzialmente accadere quando i controlli non siano generalizzati all’ingresso o quando il dipendente li abbia elusi, forzando dolosamente il divieto legale e le misure di controllo predisposte dal datore di lavoro. In tal caso, la disposizione in commento prevede l’attivazione delle procedure disciplinari, trattandosi di una violazione volontaria e consapevole delle misure di sicurezza e di controllo predisposte dal datore. La norma rinvia in tal caso ai “rispettivi ordinamenti di settore” ed ossia alle discipline sanzionatorie contenute nei Contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Un ulteriore caso in cui il datore potrà avviare il procedimento disciplinare è individuabile nella violazione da parte del dipendente dell’ulteriore disposizione introdotta con il D.L. 139/2121 che ha previsto, in caso di richiesta del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività, che i lavoratori siano tenuti a comunicare l’eventuale mancato possesso di Green pass con un preavviso idoneo a soddisfare le esigenze aziendali.

Al riguardo, l’espressione utilizzata dalla norma (“i lavoratori sono tenuti”) consente di ritenere che, ove vi sia una richiesta del datore di lavoro, la comunicazione della mancanza di Green pass con il preavviso richiesto costituisca un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza si configura quindi come inadempimento, con danni all’organizzazione aziendale, e dunque sanzionabile disciplinarmente.

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