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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Emergenza epidemiologica, licenziamento e contrattazione collettiva

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

SERVIZIO ONLINE DI INOLTRO DELLE DOMANDE DI CONGEDO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: IL MESSAGGIO INPS
Il messaggio n.515/2021 dell’INPS dà piena operatività al servizio online per l’invio delle domande di congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali. Si ricorda che la domanda potrà comprendere anche periodi antecedenti alla data di presentazione, ma non anteriori al 9 novembre 2020.

REVOCA DEL LICENZIAMENTO ED ASPETTI CONTRIBUTIVI: LE INDICAZIONI INPS
Il messaggio n.528/2021 dell’INPS fornisce alcuni aspetti operativi relativamente agli aspetti contributivi conseguenti l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo con il datore di lavoro. Nello specifico, l’Istituto chiarisce le modalità di gestione e invio del flusso Uniemens per i casi di interruzioni del rapporto di lavoro intervenute a seguito di risoluzione consensuale ed i casi di licenziamento avvenuti nel 2020 per giustificato motivo oggettivo, per il quale è possibile richiedere il recesso con richiesta contestuale del trattamento di integrazione salariale. In questo ultimo caso, l’INPS specifica che viene meno l’obbligo del datore di lavoro del versamento del c.d. Ticket di licenziamento, per cui sarà possibile richiedere il recupero tramite regolarizzazioni Uniemens, mentre resta l’obbligo di versamento delle somme maturate di TFR al fondo di Tesoreria dalla data di licenziamento revocato e per il periodo di integrazione salariale.

IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: IL CASO DEL LAVORO INTERMITTENTE
Con la circolare n.1/20201 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si pronuncia sulla disciplina del lavoro intermittente in relazione al ruolo della contrattazione collettiva. Nello specifico, viene chiarito che la contrattazione collettiva può definire le esigenze che giustifichino il ricorso a tale tipologia contrattuale, ma non può essere riconosciuta alle parti sociali la possibilità di interdizione all’utilizzo di tale tipologia. L’attività di vigilanza, quindi, non terrà conto di eventuali clausole sociali che si limitino a vietare il ricorso al lavoro intermittente, ma unicamente a valutarne l’ammissibilità nel rispetto delle ipotesi soggettive ed oggettive (con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).
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