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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - App di contact tracing e di telemedicina
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COVID 19 - App di contact tracing e di telemedicina

Chiarimenti del Garante

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Garante per la protezione dei dati personali, come comunicato con nostre Circolari nn. 128 e 131, ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale delle FAQ, liberamente consultabili al seguente link ed in constante aggiornamento, al fine di fornire chiarimenti a dubbi ed indirizzare, imprese pubbliche e private, ad un corretto trattamento dei dati personali durante l’emergenza COVID-19.

Le FAQ, ispirate a reclami, segnalazioni e quesiti ricevuti dall’Autorità contengono indicazioni di carattere generale su problematiche connesse all’emergenza Coronavirus in vari contesti, sanità, lavoro pubblico e privato, sperimentazione clinica e ricerca medica, enti locali, e scuola, al quale si è aggiunto da ultimo quello delle App di contact tracing.

L’Autorità, lo scoro 13 luglio, infatti, ha aggiornato le dette FAQ, chiarendo la base giuridica per il sistema nazionale di tracciamento digitale dei contatti (contact tracing), di cui vi abbiamo informato con Informaiop n. 353, la non obbligatorietà dell’App Immuni, scelta - come noto - dal Governo italiano come strumento per coadiuvare il contact tracing tradizionale nel contrasto dell’epidemia che ha colpito il nostro Paese (cfr. Informaiop n. 356), e l’assenza di conseguenze per l’interessato in caso di mancata installazione dell’app; tanto è vero che, chiarisce il Garante, le Regioni non possono condizionare l’accesso sul territorio all’installazione di un’app.

Il Garante, infine, evidenzia, come allo stato, la funzionalità di contact tracing sia disciplinata unicamente dall’art. 6 del D.L. 28/2020, convertito con la Legge 70/2020, precisando, comunque, che il datore di lavoro ben potrebbe ricorrere, al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro, all’utilizzo di applicativi – disponibili sul mercato - che non comportano il trattamento dei dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili (applicazioni che effettuano il conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un “semaforo rosso” al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti; funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione); applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l’accesso solo a persone che indossano una mascherina senza registrare alcuna immagine o altra informazione).

In tale contesto, inoltre, l’Autorità coglie l’occasione per intervenire in tema di App di telemedicina, utilizzabili per il contrasto al COVID-19 dalle strutture sanitarie, precisando che, laddove le stesse intendano avvalersi di strumenti telematici (App di telediagnosi, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio utilizzabili dal personale medico) per effettuare diagnosi o terapie a distanza, non dovranno richiedere all’interessato uno specifico consenso al trattamento dei dati personali, in quanto si tratta di una diversa modalità di svolgimento del rapporto medico-paziente (cfr. art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del GDPR); saranno, invece, comunque, tenute, in qualità di titolari del trattamento, ad (i) effettuare la valutazione di impatto e (ii) fornire un’informativa completa con riferimento al trattamento dei dati effettuato attraverso la predetta App, nonché ad (iii) assicurare il rispetto dei principi di integrità, riservatezza ed esattezza dei dati trattati anche attraverso la specifica modalità di trattamento.

Il Servizio Sanitario nazionale, ad ogni buon conto, chiarisce il Garante, non potrà in alcun modo subordinare l’erogazione delle prestazioni sanitarie all’installazione dell’App di telemedicina.

Le App diverse da quelle di telemedicina o, comunque, non strettamente necessarie alla cura (App divulgative, App per la raccolta di informazioni sullo stato di salute della popolazione di un dato territorio), precisa, invece, l’Autorità, potranno essere utilizzate solo previo consenso libero, specifico, esplicito e informato dell’interessato.

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