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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento del dipendente per scarso rendimento
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Il licenziamento del dipendente per scarso rendimento

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 13625 del 2.07.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento prende le mosse dall’impugnativa di licenziamento presentata da un lavoratore all’esito di un recesso per giusta causa intimato dall’azienda a causa di plurime inadempienze del dipendente, nonostante la specifica formazione professionale ricevuta.
Con sentenza del 28 luglio 2018, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia, dichiarava la legittimità del licenziamento. Tuttavia, il Collegio, valutando le risultanze probatorie acquisite, riteneva che la base giustificativa del licenziamento non andasse rinvenuta nella giusta causa, bensì nel giustificato motivo soggettivo, non vertendosi nell’ambito di trasgressioni tali da incidere sul vincolo fiduciario in modo da imporre il licenziamento per giusta causa, bensì di fattispecie di inadempimento rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale.
La Suprema Corte, investita del ricorso del lavoratore, confermava la Sentenza della Corte Territoriale, ritenendo che la stessa si fosse conformata ai principi in materia.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto corretto l’iter adottato dal Collegio che, escludendo la sussistenza di una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai fini del licenziamento per giusta causa, aveva riscontrato una “significativa incapacità e negligenza nello espletamento dell’attività lavorativa rilevante, così concludendo per la legittimità della sanzione espulsiva”.
In altre parole, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha confermato la possibilità per l’Azienda di risolvere il rapporto con il dipendente che, nonostante la formazione ricevuta, abbia un rendimento non in linea con le legittime aspettative.
Infine, di particolare rilievo risulta essere la conversione del licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo. Ed invero, con tale operazione, la Corte pare aver avallato la sussistenza di un potere del Giudice di modificare il titolo della risoluzione.
All’uopo pare opportuno evidenziare che il giustificato motivo soggettivo può essere intimato dall’Azienda quando il lavoratore realizza comportamenti disciplinarmente rilevanti, ma non di tale gravità da comportare il licenziamento per giusta causa. Anche il giustificato motivo soggettivo, pertanto, rientra nell’ambito dei licenziamenti di tipo disciplinare, costituendo pur sempre una sanzione a comportamenti ritenuti tali da incidere in modo insanabile sul regolare proseguimento del rapporto di lavoro, che, tuttavia, può proseguire in via temporanea per la durata del preavviso sancito dal CCNL applicato in azienda, o dalla legge.

 

Per scaricare la Sentenza n. 13625 del 2.07.2020 della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro CLICCA QUI

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