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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Il principio di immutabilità della contestazione e il licenziamento disciplinare
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Il principio di immutabilità della contestazione e il licenziamento disciplinare

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32043 depositata in data 11.12.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento, la sesta sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha affrontato il tema del cd. “principio della immutabilità della contestazione” con riferimento al caso di un dipendente licenziato per aver, con una condotta reiterata nel tempo, posto in essere gravi atti di insubordinazione, aver violato le regole di sicurezza ed essere venuto meno ai suoi doveri di lealtà e fedeltà.
Sulla scorta delle pronunce conformi del Tribunale e della Corte d’Appello di Trieste, la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso del lavoratore che instava per la riforma della sentenza per aver la Corte Territoriale, nel valutare la legittimità della risoluzione, preso in considerazione degli elementi fattuali non riportati nella contestazione da cui scaturiva il licenziamento disciplinare.
La Corte di legittimità, sulla scorta di un granitico filone giurisprudenziale, seppur confermando il principio di immutabilità della contestazione che preclude al datore di lavoro di licenziare per motivi diversi da quelli contestati, ha ritenuto che tale istituto non vieti di “considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività degli addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio”.
In altre parole la Suprema Corte, nel confermare la decisione della Corte d’Appello, evidenziava come, alla stregua del cennato principio, sia possibile per il Giudice prendere in considerazione sia eventi non contestati, che fatti antecedenti ai due anni, al fine di valutare la condotta complessiva del lavoratore e decidere, così, della legittimità di un licenziamento disciplinare.
In particolare, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché sono state ritenute rilevanti le condotte precedenti reiterate e i fatti addebitati rivestivano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tali da ledere irrimediabilmente l’elemento fiduciario.
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