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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

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Intermediazione irregolare e appalto di servizi

Cassazione, Sezione Lavoro n. 29628 del 16 novembre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza n. 29628 del 16 novembre 2018 (allegata), la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di alcuni dipendenti di un appaltatore che convenivano il relativo committente al fine di ottenere l'imputazione del proprio rapporto di lavoro nei confronti di quest'ultimo previo accertamento dell'illiceità dei contratti di appalto.
Il Tribunale riteneva non raggiunta la prova dell'interposizione di manodopera, ma la Corte d’Appello di Firenze, sanciva la non genuinità del contratto di appalto e, per l’effetto, accertava i rapporti di lavoro direttamente in capo all’appaltante, con conseguente condanna alla regolarizzazione dei rapporti a fini sia retributivi, che contributivi.
La decisione dei giudici di appello si basava sulla differente attività a cui erano stati adibiti i ricorrenti, i quali svolgevano non già attività di mera pulizia, come previsto nei relativi contratti di appalto, bensì di manutenzione, in ausilio ai dipendenti del committente addetti a tale attività, i quali ne dirigevano regolarmente la prestazione, mentre i responsabili delle appaltatrici si limitavano a ricevere le richieste di presenza al lavoro dei ricorrenti nei vari luoghi ove andava svolta la suddetta attività manutentiva.
La Suprema Corte, nel decidere il caso di specie, pur confermando la sentenza di primo grado, ha sancito i limiti dell’accertamento di una irregolare intermediazione di manodopera in un appalto di servizi e i criteri sia oggettivi che soggettivi necessari per il riconoscimento del rapporto in capo al committente.
Invero, la Corte di Cassazione non ha ritenuto sufficiente, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, che il personale di quest’ultimo impartisse ordini ai dipendenti dell'appaltatrice e che quest'ultima tollerasse lo svolgimento di mansioni diverse da quelle oggetto dell'appalto, essendo necessaria, ai fini del riconoscimento del rapporto subordinato, una manifestazione di volontà dei competenti organi del committente o comunque la conoscenza e l'accettazione implicita da parte di quest'ultimo dello svolgimento di attività diverse da quelle appaltate.
Tale sentenza si inserisce, peraltro, nel filone giurisprudenziale delle recenti Cass. 8863/2014 e 9139/2018, secondo cui al fine di accertare la non genuinità di un contratto di appalto non è sufficiente che il personale dell'appaltatore svolga attività diverse da quelle appaltate, essendo necessario che tale circostanza sia imputabile all'impresa committente in quanto conseguente alla manifestazione di volontà dei rispettivi organi competenti, ovvero dalla stessa conosciuta ed accettata, anche solo implicitamente.
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