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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento per inidoneità fisica e l'obbligo di repêchage
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Il licenziamento per inidoneità fisica e l'obbligo di repêchage

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 20497 del 3.8.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica della dipendente - riconosciuta invalida al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità - alla qualifica di ausiliaria socio sanitaria in precedenza attribuita di cui la lavoratrice assumeva la violazione dell’obbligo di repêchage.
Sia il Giudice di prime cure, che la Corte di Appello di Messina, in sede di reclamo, accertavano l’illegittimità del licenziamento, avendo - a loro dire - la società proceduto ad assumere altro soggetto in mansioni compatibili con quelle precedentemente assegnate alla dipendente poi licenziata.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione parte datoriale, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto confermare il licenziamento impugnato atteso che l’obbligo di repêchage è condizionato alla effettiva disponibilità di un posto di lavoro compatibile con lo stato di salute del dipendente e con la sua professionalità (valutazione omessa nei gradi precedenti), salva l’insindacabile discrezionalità e libertà del datore di lavoro, di organizzare la propria attività imprenditoriale, oggetto di copertura costituzionale ai sensi dell’art. 41 Cost..
La Suprema Corte, ritenendo fondata tale censura, confermava il principio secondo cui, in caso di sopravvenuta infermità permanente del dipendente, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato non è ravvisabile per effetto della sola inesigibilità sopravvenuta della prestazione. Infatti, tale impossibilità viene meno ove il lavoratore possa essere adibito ad una diversa mansione all’interno dell’azienda, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
E, in particolare, la Corte sanciva: “nell’ottica del bilanciamento di opposti interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36, 41 Cost.), quale quello connesso alla conservazione del posto di lavoro e quello connesso alla libertà di iniziativa economica, è stato ritenuto non potersi pretendere che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore”.
In altre parole, la Cassazione, richiamando oramai consolidata giurisprudenza (si veda Cass. Sez. Un. n. 7755/1998, Cass. n. 29250/2017; Cass. n. 15500/2009; Cass. n. 25883/2008), ha ribadito che l’obbligo di repêchage non si declina nell’onere di parte datoriale di alterare l’organizzazione tecnico produttiva al fine di “creare” una posizione in cui inserire il lavoratore divenuto inidoneo, ma esclusivamente nella “verifica della esistenza nell’organico aziendale di posizioni adeguate allo stato di salute del dipendente”.
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