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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare
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Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 7581/2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale Aiop

La sentenza oggi esaminata affronta il caso di un lavoratore, avente qualifica di macchinista, licenziato per aver svolto – a dire dell’azienda – attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate in cui, invece, risultava presente in servizio ovvero assente per malattia.
Il dipendente impugnava il licenziamento, sostenendo che l’azienda non gli avesse messo a disposizione, benchè richiesta nel corso del procedimento disciplinare, sia per iscritto che oralmente, la documentazione relativa alla contestazione, ledendo in siffatta maniera il suo diritto difesa.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del lavoratore e successivamente la Corte d’Appello rigettava l’appello del datore di lavoro, confermando la pronuncia del Tribunale di “nullità del procedimento disciplinare per non aver messo a disposizione del lavoratore nel corso del procedimento disciplinare la documentazione da quest’ultimo richiesta”, trattandosi di fatti episodici e risalenti nel tempo, ed essendo necessario per il lavoratore avere a disposizione quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione presenze.
Nei confronti della sentenza della Corte d’appello la società ricorreva per Cassazione.
Orbene, gli Ermellini, con una interessante motivazione, rigettavano il ricorso, ribadendo un principio di diritto più volte enunciato secondo cui “seppur la legge n. 300 del 1970, art. 7 , non preveda nell’ambito del procedimento disciplinare un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto”, evidenziando come il diritto di accesso agli atti non debba essere garantito ex se nel contesto del procedimento disciplinare, ma, nel caso in cui l'accesso agli atti sia una parziale espressione del più ampio diritto di difesa (da garantire a pena di nullità del procedimento e della relativa sanzione disciplinare), riconosciuto dall’articolo 7 della legge n. 300/70, questo deve necessariamente essere garantito, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
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