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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Responsabilità medica. Il primario non è responsabile per il fatto del subalterno
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Responsabilità medica. Il primario non è responsabile per il fatto del subalterno

Cassazione penale, sentenza n. 18334 del 26 aprile 2018

Antonio Irranca

Il primario, il quale ha un ruolo di direzione e organizzazione del lavoro tra i diversi specialisti che lavorano in un determinato reparto ad esso affidato, non risponde di concorso di reato per i fatti penalmente rilevanti causati da questi ultimi.
Il principio è enunciato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 18334/2018 (allegata) con cui ha assolto il primario nel caso di omicidio colposo ai danni di un piccolo paziente, in virtù di una serie di condotte delittuose poste in essere dai diversi medici che lo hanno preso in cura.

Il caso riguarda una coppia di genitori che portava il proprio figlio presso il pronto soccorso pediatrico a seguito dei forti dolori addominali accusati dallo stesso. Questo veniva controllato dalla pediatra di turno che lo dimetteva non riscontrando alcunché di grave. Tre giorni dopo lo stesso paziente si ripresentava accusando lo stesso problema, che nel frattempo si era aggravato; a seguito di una serie di attività diagnostiche, tra cui l’ecografia (che a seguito di istruttoria processuale risultava disposta con notevole ritardo) veniva diagnosticata invaginazione intestinale e peritonite, a cui seguivano una serie di interventi chirurgici che però non impedivano il sopraggiungere dell’evento morte.

Le corpose motivazioni della sentenza in commento operano un distinguo tra la colpa medica in attività di equipe (così come il caso di specie è stato configurato dalla Corte territoriale) e la cooperazione nel concorso di reato di cui al novellato art. 113 c.p. (cooperazione nel delitto colposo) che la S.C. ha rinvenuto nel caso de quo.
La prima fattispecie prevede che “ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro risponde dell'evento illecito, non solo per non aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento”. L’ipotesi di cui all’art. 113 c.p. prevede invece che per esservi il concorso di persone nel reato colposo “è sufficiente la consapevolezza della partecipazione di altri soggetti, indipendentemente dalla specifica conoscenza sia delle persone che operano sia delle specifiche condotte da ciascuna poste in essere, essendo la cooperazione ipotizzabile anche in tutte quelle ipotesi nelle quali il soggetto interviene essendo a conoscenza che la trattazione del caso non è a lui soltanto riservata, perché anche altri operanti nella medesima struttura ne sono investiti”. Proprio quanto accaduto nel caso specifico dove più sanitari hanno visitato il piccolo paziente.
Per quanto riguarda la posizione del primario, la Cassazione ritiene che esso possa rispondere di colpa nei casi di culpa in eligendo (per la condotta colposa del medico, evidentemente inadeguato, a cui è stato affidato l’incarico) e culpa in vigilando (dove è violata la regola di diligenza volta a disciplinare la condotta altrui). Per la S.C. nei confronti di colui che ricopre una posizione apicale deve “escludersi che […] abbia effettivamente in carico la cura di tutti i malati ricoverati nel proprio reparto. L'organizzazione del lavoro attraverso l'assegnazione dei pazienti (anche) ad altri medici assolve ad una funzione di razionalizzazione dell'erogazione del servizio sanitario: con lo strumento dell'assegnazione, il primario suddivide con precisione ruoli e competenze all'interno del reparto. Il che, peraltro, risponde anche ad esigenze di carattere prettamente cautelare, essendo dei tutto evidente che il singolo paziente potrà ricevere cure più efficaci ed efficienti se ha a disposizione medici specificamente incaricati di seguirne il decorso patologico e diagnostico-terapeutico”; dunque “il medico in posizione apicale con l'assegnazione dei pazienti opera una vera e propria «delega di funzioni impeditive dell'evento» in capo al medico in posizione subalterna”.

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