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Esonero giovani e riqualificazione del rapporto di lavoro, proroga c.d. “Stralcio mille euro”
Commentiamo la prassi INPS in tema di compatibilità dell’esonero contributivo giovani e riqualificazione del rapporto di lavoro nonché la proroga per l’invio della domanda di riconteggio dei debiti annullati c.d. “Stralcio mille euro”.
David Trotti, consulente Sede Nazionale
Con il messaggio n.4178/2023 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti sulla gestione degli esoneri contributivi giovani. Nello specifico viene chiarito il requisito necessario all’assunzione, ovvero quello di non “essere mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro” ed il caso di una riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accesso ispettivo. Nel messaggio l’INPS chiarisce che la preclusione opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. Quindi il datore di lavoro che ha fruito degli incentivi, soggetto in questo caso diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, potrà godere del beneficio, poiché i requisiti legittimanti la spettanza dell’esonero non potevano essere conosciuti nel momento dell’assunzione.
L’INPS con il messaggio n.4244/2023 si pronuncia sulla proroga del termine per la presentazione delle domande per il riconteggio dei debiti annullati, c.d. Stralcio mille euro. Nello specifico viene chiarito che il termine ultimi per la domanda di riconteggio precedentemente fissato al 10 novembre 2023 e stata prorogata all’11 dicembre 2023, ma rimane immutata la scadenza del 31 dicembre 2023 per la data del pagamento rateale delle somme oggetto di riconteggio.