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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

La conciliazione sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale
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La conciliazione sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale

Cass. Sez. Lav. n. 10065 del 15 aprile 2024

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La sentenza in commento affronta il caso di un lavoratore, il quale impugnava una conciliazione sindacale per non essere stata sottoscritta in “sede protetta”. In particolare, si trattava di un accordo sulla riduzione delle retribuzioni ai fini della conservazione del posto di lavoro, sottoscritto presso i locali della datrice di lavoro, che la Corte d'Appello di Napoli aveva ritenuto privi del carattere di neutralità richiesto dal legislatore ai fini dell'individuazione delle c.d. “sedi protette”. La Corte territoriale aveva infatti sancito che la presenza del rappresentante sindacale presso i locali dell'azienda non valesse a sanare il difetto di neutralità del luogo di stipula dell'accordo e che, infatti, le stesse parti avevano previsto la successiva ratifica dell'accordo presso le sedi abilitate.

Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, ritenendo che la sede sindacale, di cui all'art. 411 c.p.c., non dovesse necessariamente essere intesa come un luogo fisico - topografico ma ben potesse essere anche un luogo virtuale, purchè fosse di protezione del lavoratore. Secondo il ricorrente, infatti, la protezione non si realizzerebbe nel luogo di sottoscrizione, ma nell'effettiva assistenza del sindacato.

Gli Ermellini, confermando la pronuncia di secondo grado, hanno rammentato innanzitutto che “il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di "protezione" del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo (così Cass. n. 11167 del 1991 in motivazione). Tale forma di protezione giuridica è non necessaria (art. 2113, ultimo comma c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette. Le disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. individuano quali sedi cd. protette, la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 410 e 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.)”.

Orbene, nel caso di specie, l'accordo conciliativo tra le parti in causa veniva concluso ai sensi degli "artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ.", e recava la precisazione che lo stesso fosse da "ratificarsi successivamente con le modalità inoppugnabili indicate agli artt. 410 e 411 c.p.c.". Tale adempimento non avveniva e l'accordo in esame veniva sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società.

Secondo gli Ermellini, dunque, “tali modalità non soddisfano i requisiti normativi previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni” poiché “nel sistema normativo sopra descritto, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere”.

In conclusione, la Cassazione ha confermato che i luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di lavoratore un ambiente neutro, estraneo al all'influenza della controparte datoriale, sancendo altresì che non poteva deporre in senso contrario Cass. n. 1975 del 2024, concernente una conciliazione diversa, poiché conclusa ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c., ossia stipulata presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per tali motivi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società.

 

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