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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Successione tra CCNL: le modifiche peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei “diritti quesiti”
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Successione tra CCNL: le modifiche peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei “diritti quesiti”

Cass. Se. Lav. 21 ottobre 2022 n. 31148 - Tribunale Mantova Sez. Lav. 3 giugno 2022 n. 104 - Cass. Sez. Lav. 23 maggio 2023, n. 14216.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Le pronunce in commento affrontano il tema della successione tra CCNL, disponendo che le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, con il solo limite dei diritti quesiti.

La giurisprudenza, ivi incluse le sentenze di legittimità oggi esaminate, confermano che, nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, solo quelle situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (cfr., ad es., Cass., sez. lav., 17.8.2018, n. 20765), ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa (cfr. Cass., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043) o di una fase del rapporto già esaurita (id. n. 18548/2009), oppure ancora in relazione ad evento già maturato (cfr. Cass., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). Non rientrano invece  tra i diritti quesiti le ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma soltanto a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scattata) (in tal senso Cass., sez. lav., 1.7.2014, n. 14944; id., sez. lav., 29.9.2009, n. 20838; id., sez. lav., 22.6.2004, n. 11634).

Di particolare interesse, seppur trattandosi di una pronuncia di merito, è quella emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Mantova, n. 104/2022, che traeva origine  dal ricorso presentato da diciassette lavoratrici di una RSA del mantovano al fine di sentir dichiarare illegittima l’applicazione delle condizioni contrattuali UNEBA e disporre il ritorno al CCNL Funzioni Locali.

Il Tribunale rigettava il ricorso, statuendo innanzitutto che la decisione della RSA era stata dettata dall’opportunità – in seguito alla trasformazione da IPAB in fondazione di diritto privato e all’adesione all’Uneba – di superare il regime del doppio binario, in forza del quale per un numero esiguo di lavoratori continuava ad applicarsi il vecchio contratto collettivo di stampo pubblicistico, mentre per il resto del personale di nuova assunzione trovava applicazione il CCNL Uneba, anche alla luce della pronuncia di incostituzionalità della disciplina regionale lombarda nella parte in cui aveva limitato la facoltà del datore di lavoro depubblicizzato di applicare un contratto collettivo di stampo privatistico al personale neo-assunto (Corte Cost. n. 411/2006).

Secondo il Tribunale di Mantova il recesso doveva altresì ritenersi legittimo per essere stato esercitato successivamente alla naturale scadenza del contratto collettivo applicato, non potendo un contratto collettivo vincolare per sempre le parti contraenti, altrimenti vanificandosi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve essere parametrata su una realtà socio-economica in continua evoluzione.

Specificava infine il Giudice di primo grado come il solo limite all’esercizio del diritto di recesso fosse l’intangibilità dei diritti quesiti dei lavoratori, intesi come i diritti derivanti dalla pregressa disciplina contrattuale più favorevole entrati definitivamente nel loro patrimonio.

Per tale ragione, secondo il Giudice adito, la pretesa delle ricorrenti di mantenere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL FL in relazione agli istituti della malattia-maternità-ferie non poteva trovare accoglimento, costituendo gli stessi non già diritti quesiti ma mere aspettative riferite a situazioni future non ancora entrate a far parte del patrimonio dei lavoratori.

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