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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Medici a gettone limitazioni utilizzo: ANAC pubblica Parere
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Medici a gettone limitazioni utilizzo: ANAC pubblica Parere

Giovedì 11 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Parere n. 35 in funzione consultiva, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 giugno 2024, in merito ai c.d. “medici a gettone”. 

Giovedì 11 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Parere n. 35 in funzione consultiva, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 giugno 2024, in merito ai c.d. “medici a gettone”. 
 
In particolare, rispondendo alla richiesta di parere di un’Azienda sanitaria regionale riguardo l’affidamento in appalto dei servizi medici e infermieristici, l’Autorità ha chiarito le procedure da seguire a seguito del decreto legislativo n. 34/2023, convertito in legge 56/2023, c.d. DL Bollette. Nello specifico:
  • In base alla nuova disciplina per gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, solo dopo aver verificato l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario”. Tali affidamenti non possano avere durata superiore ai dodici mesi e possono essere disposti solo in favore di operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità prescritti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio sanitario.  
  • Pertanto, precisa Anac, “la stazione appaltante è tenuta a dare espressa motivazione nella determina a contrarre e l'inosservanza delle disposizioni previste è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale”.
  • Dalla lettura dell’articolato normativo, appare chiaro l’intento del legislatore di confinare l’esternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici ad extrema ratio, percorribile solo in tassativi e straordinari casi. Le ragioni di tale scelta sono facilmente intuibili: l’affidamento in appalto dei servizi medici, fenomeno che ha visto con l’evento pandemico una notevole espansione, comporta, di norma, costi molto elevati e una minore qualità del servizio, diretta conseguenza della devoluzione ad un soggetto terzo del processo di selezione del personale medico ed infermieristico.
  • Tuttavia, per la probabile consapevolezza delle gravi carenze in organico non facilmente sopperibili e risolvibili dal Servizio sanitario e della necessità di assicurare continuità ai servizi sanitari, il legislatore, in sede di conversione del decreto, ha previsto che il regime ordinario non si applichi ai contratti già stipulati, alle procedure in corso di svolgimento e a quelle per le quali la determina a contrarre sia adottata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; nei citati casi, la durata del contratto non potrà superare i dodici mesi.
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