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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Energia: stabiliti i nuovi limiti e orari per i riscaldamenti
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Energia: stabiliti i nuovi limiti e orari per i riscaldamenti

Esclusi gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili

Francesca Gardini, ufficio giuridico della Sede nazionale

 

L’articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ha previsto - al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023 - la possibilità di adottate, mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica, le misure finalizzate (a) all'aumento della disponibilità di gas e (b) alla riduzione programmata dei consumi di gas, previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza.

L’articolo 19-quater.l del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, inoltre, ha disposto - al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 - che la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici – ad esclusione degli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, nonché di quelli adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali - non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

Il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022, pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022, ha disposto, altresì, -  al fine di realizzare in Europa risparmi utili a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia - la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno, a partire dal 1° agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti, da avviare tramite l’introduzione di misure inizialmente volontarie ma che possono diventare vincolanti in caso di “Allerta europea”.

In tale contesto normativo l’Italia ha adottato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato il 6 settembre 2022, necessario per rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e per adempiere alle previsione del Regolamento UE, nel quale è stato:

a)     valutato che l’Italia, in relazione all’obiettivo di riduzione volontaria definito nel Regolamento, deve ridurre i consumi di gas di 8,2 miliardi Sm³, e che invece, in caso di “Allerta UE”, tenuto conto della presenza di determinati presupposti che si ritengono applicabili al caso italiano, la riduzione della domanda di gas da conseguire è di circa 3,6 miliardi di Sm3;

b)     ritenuto che un importante contributo alla riduzione dei consumi di gas è rappresentato dalla misura amministrativa concernente la limitazione del consumo di gas per il riscaldamento, mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento.

È, dunque, in attuazione di quanto sopra descritto che il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha adottato il decreto con il quale ha definito i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e raggiungibile al seguente link.

La riduzione del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, ivi compresa quella relativa alla durata giornaliera, disposta con il decreto, tuttavia, non si applica alle utenze più sensibili per la funzione svolta, tra le quali segnaliamo, in quanto di particolare interesse per il nostro settore, gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione, inoltre, non si applicano, tra l’altro, nel caso di impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe ivi previste, e sopradescritte con esclusivo riferimento al settore di nostro interesse, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Non si applica, infine, agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti, la riduzione di 1°C dei i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 (ovvero 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici).

Rimandiamo alla lettura del Decreto per i dettagli.

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