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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento se il dipendente non rispetta ordinanza regionale su emergenza epidemiologica
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Legittimo il licenziamento se il dipendente non rispetta ordinanza regionale su emergenza epidemiologica

Tribunale di Roma – Sez. Lavoro – Ordinanza del 21 febbraio 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La pronuncia in commento affronta il caso di una dipendente a tempo parziale di una R.S.A. laziale, da quest’ultima licenziata per non aver ottemperato a quanto disposto dall’Ordinanza della Regione Lazio n.   n. 34 del 18 aprile 2020 che imponeva per il “personale operante nelle strutture territoriali (residenziali e semiresidenziali) sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali” di “svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente all’interno di una singola struttura o, qualora la struttura sia dotata di più stabilimenti, esclusivamente all’interno del medesimo stabilimento“, ciò al fine di limitare la diffusione del contagio e la consequenziale insorgenza di cluster che avrebbero investito soggetti quanto mai fragili sia in ragione dell’età anagrafica media che del loro stato di salute.

Nello specifico, si appurava che la dipendente, benché sensibilizzata a tale principio di esclusività dal proprio datore di lavoro, disattendendo le disposizioni regionali nonché aziendali, in piena vigenza dell’ordinanza (18.04.2020/16/06/2021), aveva prestato e continuava a prestare attività fisioterapica ed osteopatica presso un Centro per l’età evolutiva nonchè presso uno Studio fisioterapico.

Impugnava la cennata risoluzione la lavoratrice, assumendo, da un lato, di non aver posto con la propria condotta in pericolo la salute dei pazienti della R.S.A., non avendo essa mai contratto il Covid-19 e, dall’altro, fornendo una diversa interpretazione della norma regionale, secondo cui questa avrebbe solo vietato di non prestare attività in “analoga struttura”, quindi consentendo prestazioni in centri ed ambulatori, diversi dalle R.S.A.

Il Tribunale, accogliendo in toto le motivazioni aziendali, specificava innanzitutto come il dato testuale della norma (ed ossia che il personale operante nelle RSA, come quella gestita dalla società resistente, avesse l'obbligo di svolgere la propria attività lavorativa "esclusivamente all'interno di una singola struttura") fosse “di per sé non ambiguo e non necessitante di interpretazione”.  Riteneva quindi “irrilevanti tutte le deduzioni inerenti ai controlli cui il personale sanitario è normalmente sottoposto (test e tamponi covid), al percorso vaccinale seguito ed anche al mancato contagio dal virus, poiché
l'addebito disciplinare è quello di avvenuta violazione di una disposizione regionale, recepita e diffusa dal datore di lavoro
”.

Così come sanciva l’assoluta irrilevanza che i rapporti con il Centro e lo Studio non fossero di natura subordinata, “essendo la norma regionale intesa ad assicurare l'esclusività dell'attività sanitaria all'interno di un'unica struttura, a prescindere dalla sua natura subordinata o autonoma. Sicché, già l'ammissione di avere intrattenuto dal dicembre 2020, in piena vigenza della ordinanza Regione Lazio n. 34 del 18/4/2020, una collaborazione autonoma con il Centro per l'età evolutiva […] integra la violazione contestata dal datore di lavoro”.

Il Giudice di prima fase, dunque, riteneva “fondato l'addebito di negligenza, per avvenuta violazione di una normativa regionale, recepita a livello aziendale, a nulla rilevando che il rischio di contagio dei pazienti o del restante personale, o il rischio di sanzioni da parte degli organi ispettivi non si siano verificati. Sicché, i fatti addebitati, nella misura in cui accertati, si pongono come una grave violazione dei doveri imposti ai dipendenti e sono idonei ad integrare la giusta causa di licenziamento”. Rigettava quindi il ricorso, con condanna di parte soccombente alle spese di lite.

Qui l'Ordinanza.

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