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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Inizia la Sessione di Bilancio 2022

Svolte al Senato le Comunicazioni del Presidente, il disegno di legge è stato deferito alle sedi referente e consultive

La manovra finanziaria, che deve essere approvata in doppia lettura da entrambe le Camere entro la fine dell’anno, è stata annunciata in data 16 novembre, presso l’Aula del Senato, dove si sono svolte le Comunicazioni del Presidente di Palazzo Madama sul disegno di legge di bilancio per il 2022. 


Ripartite le risorse per l’acquisto di DPI e medicinali nelle RSA e altre strutture residenziali

Pubblicato in G.U. il Decreto 29 settembre 2021

L’art. 19-novies del D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla Legge 176/2020, come rappresentato con nostra Circolare n. 7/2021, ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero della Salute un fondo di 40 milioni di euro per l’anno corrente al fine di fronteggiare le criticità derivanti dalla diffusione dell’epidemia COVID-19 e facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come individuati dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 febbraio 2020, n. 4373, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio contagio nelle strutture residenziali, tra le quali, tra l’altro, quelle private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalla normativa regionale, che durante l'emergenza erogato prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.


La reperibilità non è orario di lavoro se il dipendente può gestire il suo tempo

Corte di Cassazione Sez. Lavoro sentenza n. 30301 del 27 ottobre 2021

La pronuncia in commento affronta il caso di un dipendente che conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro onde ottenere il pagamento di differenze retributive e relativa contribuzione previdenziale nonché il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della reiterata inosservanza da parte dell’azienda delle disposizioni in termine di orario di lavoro.


Le novità sul lavoro

Previdenza, emergenza epidemiologica e INPS

Con la circolare n.172/2021, l’INPS fornisce indicazioni relativamente agli effetti pensionistici sui soggetti che, alla luce della disciplina transitoria agli incarichi retribuiti per le aziende sanitarie, hanno prestato servizio nel corso dell’emergenza pandemica.


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