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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Pubblicato l'elenco delle Società scientifiche e Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio portale l’elenco delle Società scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, aggiornato ogni due anni, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto ministeriale 2 agosto 2017. Con determina del 23 settembre 2021 ne è stata disposta la sua pubblicazione.



Prevenzione delle malattie cardiovascolari lungo il corso della vita

Il documento "Prevenzione delle malattie cardiovascolari lungo il corso della vita", aggiornato al maggio 2021, è stato redatto dal Gruppo di lavoro sulle malattie cardiovascolari dell’Alleanza Italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari in base alle più note e consolidate risultanze della ricerca medica nel settore della prevenzione delle malattie cardiovascolari.


Pubblicato il Documento di indirizzo per la pianificazione urbana in un'ottica di Salute Pubblica

Individuati i criteri per la pianificazione urbanistica finalizzata alla promozione della salute

La definizione di salute che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) inserì nel suo atto costitutivo del 1948, la vedeva individuata in “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente come assenza di malattia e di infermità. La disposizione conteneva già l’invito ai Governi ad adoperarsi al fine di garantire ai cittadini un alto livello di benessere andando oltre la dimensione strettamente fisica e la conseguente risposta esclusivamente sanitaria.


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