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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Trasmissione dati Sistema Tessera Sanitaria

Chiarimenti in merito alla trasmissione dei dati al STS, in relazione alle prestazioni rese da un medico presso una struttura sanitaria

Ci sono stati chiesti chiarimenti in merito alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), in relazione alle prestazioni rese da un medico presso una struttura sanitaria, tenuta alla gestione accentrata dei compensi. Nello specifico è stato chiesto se, in tal caso, il termine per l’espletamento di tale adempimento decorra dal pagamento effettuato dal paziente (o dalla sua assicurazione) alla struttura, ovvero dal momento in cui la struttura effettua il pagamento al medico nell’ambito del sistema di riscossione accentrata dei compensi. 


Le novità sul lavoro

Trattamenti di integrazione salariale

Con il messaggio n.951/2021, l’INPS fornisce le istruzioni operative per il versamento del contributo addizionale per le aziende plurilocalizzate che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in deroga. Nel messaggio, oltre ad un riepilogo normativo relativamente al regime delle aziende plurilocalizzate ed alla loro fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono fornite le indicazioni per la compilazione del flusso UniEmens.


Quarantena fiduciaria. Licenziamento del dipendente che rientra dall’estero

Tribunale di Trento ordinanza n. 496 del 21 gennaio 2021

Con il provvedimento in commento, il Tribunale di Trento ha affrontato il caso di una lavoratrice licenziata per giusta causa per essersi assentata dal posto di lavoro per rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria dopo essere rientrato da un periodo di ferie dall’estero.


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