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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Lettera del Presidente nazionale Aiop al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Circolare INPS esplicativa sul tema

L’art. 27, comma 1, del D.L. 104/2020, convertito in legge lo scorso 13 ottobre, ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, un esonero del versamento dei contributi, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e contributi spettanti all’INAIL, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o, comunque, compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso occupazione inferiore alla media nazionale.

Le novità sul lavoro

Redditi da lavoro dipendente

Con risposta all’interpello n.490/2020, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul trattamento fiscale dei contributi previdenziali necessari per il riscatto agevolato del corso di laurea versati dal datore di lavoro per conto dei dipendenti in esodo. L’agenzia specifica che tale quota deve essere assoggettata a tassazione separata con l’aliquota applicata al TFR.

Comunicazione dei dati sanitari a terzi per errore umano

Il Garante per la protezione dei dati personali ammonisce il titolare del trattamento

Erronea consegna, a un paziente richiedente copia della propria cartella clinica, della cartella clinica relativa ad altro paziente ed erroneo inserimento nel fascicolo sanitario elettronico di un referto relativo ad altro paziente. Queste le violazioni di dati personali notificate in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679, da una ASL e un IRCSS, al Garante per la protezione dei dati personali, rispetto alle quali l’Autorità ha stabilito di ammonire i titolari.

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