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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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L'accertamento a due velocità spingerà il contenzioso

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore a cura del professor Maurizio Leo

Nell'articolo pubblicato sul Sole 24 Ore lo scorso 13 maggio, il professor Leo affronta il tema dell'accertamento a due velocità: "Gli avvisi di accertamento, di recupero dei crediti d’imposta, di rettifica e liquidazione, in scadenza il prossimo 31 dicembre, dovranno essere emessi entro tale data ma notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021", si legge nel pezzo.

COVID 19 - L’infortunio sul lavoro per contagio non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Comunicato INAIL del 15 maggio 2020 E Circolare n.22 del 20 maggio 2020

Con il comunicato del 15.05.2020 e poi con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l’INAIL è intervenuta al fine di evidenziare che dall’infortunio sul lavoro per Covid-19 non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Le novità sul lavoro della settimana

Emergenza epidemiologica, ANF, sostegno al reddito

È stato pubblicato il 19/05/2020 in Gazzetta Ufficiale serie generale n.128 il testo del decreto-legge n.34/2020 relativo alle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche detto “Decreto Rilancio”. Nel testo sono state introdotte alcune novità relativamente all’area lavoro. Nello specifico sono state introdotte la proroga dei periodi di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD, nuove modalità di gestione ed erogazione delle somme a sostegno al reddito, nonché novità relative al congedo speciale per lavoratori con figli di età non superiore ai 12 e proroga del periodo di sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

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