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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
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Credito d'imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

Art. 125 D.L. 34/2020

L'art. 125 del D.L. 34/2020, al fine di favorire l'adozione di misure finalizzate a contenere, contrastare e gestire la diffusione del COVID-19, ha introdotto il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi che avessero la funzione di garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il licenziamento per giusta causa e la rilevanza della “recidiva reiterata” e della “particolare gravità” dei fatti

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14888 13 luglio 2020

La Sentenza in commento prende le mosse dal ricorso di un lavoratore che instava per l’annullamento del licenziamento per giusta causa intimatogli per aver effettuato - in qualità di portalettere con uso di autovettura aziendale e in diversi giorni - ampi ritardi nel rientro in ufficio dopo la consegna della posta dovuti a soste presso luoghi non attinenti al servizio (casa, circolo ricreativo, macelleria, bardi sua proprietà), nonché percorrenze chilometriche ben superiori all’itinerario previsto.

Le novità sul lavoro

Ammortizzatori sociali

Con la circolare n.111/2020, l’INPS fornisce nuove istruzioni relativamente alle indennità NASpI e DIS-COLL. Nello specifico, per quello che concerne le ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI e DIS-COLL come normate dal decreto-legge n.104/2020, sono definiti i beneficiari, nonché le modalità di gestione nel caso in cui vengano maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione.

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