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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

Troppi tagli, sanità non adeguata per i nuovi bisogni

Intervista a Barbara Cittadini, pubblicata su Il Sole 24 Ore il 10 aprile 2020

«Negli ultimi anni è stata fatta la scelta di disinvestire, costantemente, nel settore sanitario: nel 2009 il sistema sanitario nazionale poteva usufruire di fondi pari al 7,3% del Pil, dal 2010 al 2019 l'investimento si è ridotto, ogni anno, fino ad arrivare al 6,4%». A parlare è Barbara Cittadini, palermitana, legale rappresentante della Casa di cura Candela, presidente nazionale del' Aiop, l' Associazione italiana dell'ospedalità privata.

COVID-19 Zangrillo, indignato dai pregiudizi sui privati

Take pubblicato lo scorso 15 aprile 2020

È "sdegnato" anzi "indignato" dai "pregiudizi sul settore privato" che "con senso di responsabilità" si è messo a disposizione per affrontare l'emergenza Coronavirus, Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale San Raffaele, che fa parte del Gruppo San Donato.

INAIL. La contrazione del COVID-19 è infortunio sul lavoro

Sin dal giorno della pubblicazione del DL n. 18 del 17 marzo 2020, l’INAIL è intervenuta con diversi comunicati volti a fornire chiarimenti in merito alla gestione dell’astensione dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo Coronavirus. Con la nota n. 3675 l'INAIL il 17 marzo 2020 ha chiarito, in primo luogo, che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, purché assicurati con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa (anche in itinere), sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato

Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879

La sentenza in commento muove dalla Sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, nel confermare la pronuncia del Tribunale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e, per l'effetto, la condanna della società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro ex art. 18, comma 4, L. 300/1970.

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