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Notizie dalla Liguria

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

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Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.

Avvalendosi, nelle nostre strutture associate, della professionalità di 12 mila medici, 26 mila infermieri e tecnici e 32 mila operatori socio sanitari – prosegue Barbara Cittadini – l’AIOP non potrebbe mai indulgere a logiche di differenziazione, e men che meno di sterile contrapposizione rispetto ad altri player della sanità, pubblici o privati che siano. L’idea del confronto, a nostro avviso, è un presupposto fondamentale per efficientare l’offerta sanitaria complessiva e, pertanto, la proposta di un tavolo di ‘concertazione’ a livello ministeriale troverebbe in Aiop un interlocutore che condivide l’obbiettivo di garantire agli italiani una risposta sanitaria in tempi rapidi, efficiente ed efficace”.
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Notizie Aiop Nazionale

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

Le novità sul lavoro della settimana

Lavoro agile, congedi parentali, pensione

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/02/2020, pubblicato sulla G.U. n.47 del 25/02/2020, sono emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (così detto Corona Virus). Nello specifico l’articolo 2 estende in via provvisoria, ossia fino al 15/03/2020, le modalità di lavoro agile come disciplinati dalla legge n.81/2017 anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti per tutti i datori di lavoro aventi come sede legale o operativa nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Tale Decreto sopprime l’art.3 del precedente DPCM sulla gestione del COVID-19 del 23/02/2020.

Disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento

Modalità di raccolta dati

La legge 22 dicembre 2017 n. 219, pubblicata in G.U. il 16 gennaio 2018 (n. 12), come noto, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce, espressamente, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.


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