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Notizie dalla Liguria

Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

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Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

Da Sanità24, portale de IlSole24ore

di Gabriele Pelissero

In tutta Europa i grandi sistemi di welfare sanitario da decenni hanno sviluppato modelli pluralistici nella produzione ed erogazione delle prestazioni. Anche i più rigidi sistemi di tipo Beveridge utilizzano al proprio interno sempre più frequentemente gestori di attività ambulatoriali e ospedaliere di diritto privato, mentre paesi con sistemi di tipo Bismarck, come Germania e Olanda, hanno scelto da tempo di assicurare ai propri cittadini l' universalità e l' accessibilità delle cure utilizzando esclusivamente assicuratori privati (Olanda) o avviando un imponente piano di privatizzazione della gestione della rete ospedaliera (Germania). Il tutto senza alterare i principi di solidarietà e copertura universale propri dei sistemi di welfare europei. Sembra dunque ormai radicato in Europa il principio che un servizio pubblico fondamentale, come la sanità, è pubblico in quanto regolato e pagato dallo Stato, mentre può essere prodotto ed erogato da una pluralità di soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, senza perdere il suo carattere distintivo di servizio socialmente garantito e restando così, per dirla in linguaggio corrente, "servizio pubblico". In Italia la situazione, con forti differenze regionali, non è dissimile dal resto d' Europa. Il Servizio sanitario nazionale ingloba infatti operatori ospedalieri di diritto privato che erogano su base nazionale il 25% di tutte le prestazioni di ricovero, e operatori ospedalieri e ambulatoriali che erogano più del 30% di tutte le prestazioni specialistiche. Inoltre la complessità delle cure ospedaliere erogate dai privati è superiore rispetto a quella dei pubblici (nel 2012, case-mix privato 1,08; case-mix pubblico 1,00) e il costo è inferiore (spesa pubblica ospedaliera per erogatori di diritto privato pari al 15% del totale a fronte di una produzione pari al 25% del totale).L' attenzione delle autorità e dei media nei confronti degli erogatori di diritto privato che lavorano con e nel Ssn è cresciuta negli ultimi anni, e le associazioni di categoria Aiop e Confindustria hanno molto lavorato all' interno e all' esterno per far sempre più "maturare" il comparto in termini di assunzioni di responsabilità e sviluppo di qualità. D' altra parte, in Italia grandissimi ospedali di assoluta reputazione internazionale sono privati (citiamo solo, fra i non pochi, l' Ospedale S.Raffaele di Milano e il Policlinico Gemelli di Roma) ed esprimono anche una formidabile capacità di produrre ricerca scientifica e formazione universitaria. A fronte di tutto questo, nel nostro paese rimane diffusa una diffidenza, e non di rado un pregiudizio, nei confronti del privato in sanità. Diffidenza e pregiudizio che non si ritrovano nei cittadini quando utilizzano il Ssn, anzi essi sistematicamente apprezzano e ricorrono alle strutture di diritto privato tutte le volte che ne hanno l' opportunità. Diffidenza e pregiudizio sono invece presenti non di rado nelle burocrazie centrali e regionali, in parti del mondo politico e nei media. Qualche contrasto è presente anche nel mondo medico, dove assume per lo più la caratteristica della preoccupazione e del fastidio per la comparsa di competitori molto attrezzati e professionalmente agguerriti. Possiamo domandarci perché politica, burocrazia e media sono ostili al privato in sanità . In parte certamente per ragioni ideologiche, espressione oggi un po' declinante della cultura antiimprenditoriale così forte in Italia nei passati decenni, nei quali la visione marxista e quella di alcune aree del cattolicesimo si incrociavano per esaltare la gestione pubblica della sanità, che nei fatti si traduceva poi in lottizzazione politica di centri di potere, con l' inevitabile corollario di assunzioni clientelari e appalti orientati. Oggi è difficile trovare, nel dibattito pubblico, prese di posizione esplicite che esaltino il valore delle gestioni pubbliche della sanità dal punto di vista politico ed etico. La cultura "monolitica" che nel passato discriminava il privato ed esaltava il pubblico in sanità si è però evoluta in una concezione puramente statalista, che ha abbandonato le teorizzazioni ideologiche, ma che è rimasta ben salda nel pretendere di gestire direttamente una consistente fetta del Pil, il che poi significa, ancora una volta, posti di potere, assunzioni e appalti. Una strada che, alla fine, porta nei gestori pubblici alle clamorose differenze del prezzo di acquisto della ormai mitica siringa. Una mala gestione che, bisogna riconoscere, anche il Governo nazionale ha iniziato a denunciare. In questo contesto, seppur declinante, burocrazie ministeriali e regionali difendono il proprio spazio di gestione operativa della sanità in sintonia con gruppi politici trasversali, che sono presenti per lo più nelle Regioni, e che vedono in questo settore uno dei pochi spazi di potere rimasti, mentre intellettuali e giornalisti cresciuti nel clima culturale di qualche decennio fa dedicano severità e grande spazio di comunicazione agli "incidenti di percorso" del privato, e molto meno spazio, unito a ponderata indulgenza, agli "incidenti di percorso" del pubblico.Per la verità, situazioni di questo tipo non sono solo una caratteristica italiana, e si ritrovano in non pochi paesi europei, a dimostrazione di quanto sia faticoso evolvere verso la modernità. Evoluzione che, nel caso della sanità, paradossalmente richiede proprio di accettare il pluralismo e il confronto fra pubblico e privato per salvare, uniti, quel grande patrimonio comune che è il sistema di welfare sanitario.


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Notizie Aiop Nazionale

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

Le novità sul lavoro della settimana

Lavoro agile, congedi parentali, pensione

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/02/2020, pubblicato sulla G.U. n.47 del 25/02/2020, sono emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (così detto Corona Virus). Nello specifico l’articolo 2 estende in via provvisoria, ossia fino al 15/03/2020, le modalità di lavoro agile come disciplinati dalla legge n.81/2017 anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti per tutti i datori di lavoro aventi come sede legale o operativa nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Tale Decreto sopprime l’art.3 del precedente DPCM sulla gestione del COVID-19 del 23/02/2020.

Disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento

Modalità di raccolta dati

La legge 22 dicembre 2017 n. 219, pubblicata in G.U. il 16 gennaio 2018 (n. 12), come noto, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce, espressamente, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.


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