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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento disciplinare e il ruolo del CCNL applicato in azienda

Cass. Sez. Lav. 3 dicembre 2019, n. 31529 e Cass. Sez. Lav. 5 dicembre 2019, n. 31839

Con le sentenze in commento, la Cassazione si è occupata del ruolo della contrattazione collettiva nella definizione delle condotte che possono giustificare il licenziamento disciplinare, richiamando la nota distinzione tra “fatto materiale” o “fatto giuridico”.
Per ben comprendere le decisioni della Corte si deve ricordare che la Legge Fornero, in riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, aveva limitato la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.

Le novità sul lavoro della settimana

Incentivo assunzione e comunicazione obbligatoria

Con decreto direttoriale n.52/2020, l’ANPAL definisce l’istituto dell’incentivo “Io Lavoro”. L’incentivo spetta per le assunzioni comprese dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 effettuate da datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate con età compresa tra i 16 ed i 24 anni. I lavoratori con 25 anni di età o oltre possono essere incluse se privi di impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi.

Ritenute fiscali. Sospese le sanzioni fino al 30 aprile

Circolare N. 1 /E del 12.20.2020 dell’Agenzia dell’entrate

Com’è noto, con Decreto Legge n. 124 del 2019 così come convertito dalla Legge n. 157 del 2019 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, il legislatore, con l’art. 4, è intervenuto apportando rilevanti modifiche ai rapporti tra aziende negli appalti labour intensive con un valore superiore a € 200.000,00 ad anno solare, prevedendo che il committente, in caso di omesso controllo e/o mancata segnalazione di un inadempimento dell’appaltatore all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, risponda in solido con quest’ultimo per sanzioni relative al mancato o parziale versamento delle ritenute fiscali dei suoi dipendenti.

Le novità sul lavoro della settimana

Appalti e INPS

La circolare n.1/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce i primi pareri relativamente alla norma, introdotta con il decreto fiscale 2019, che modifica in modo significativo la disciplina di contrasto all’omesso o insufficiente versamento (anche tramite indebite compensazioni) e nel caso specifico la disciplina nell’ambito del rapporto tra committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali.

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