Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

39825

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
Previous Article Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop
Next Article L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

Documents to download

  • Scarica pdf(.pdf, 0 B) - 148 download(s)

    Segnalazione dell’AGCM

  • Scarica pdf(.pdf, 0 B) - 151 download(s)

    Articolo di Quotidiano Sanità

  • Scarica pdf(.pdf, 0 B) - 156 download(s)

    Articolo di Dire

Notizie Aiop Nazionale

Il Sistema informativo alla base della qualità clinica ed efficienza gestionale

Dai dati in nostro possesso, oltre 100 aziende sanitarie in Italia, le strutture ospedaliere che performano meglio clinicamente sono anche quelle che registrano i migliori risultati economici. Non vi è dubbio che un sistema informativo capace di governare in maniera unitaria la gestione clinica e economica di una struttura sanitaria consente al management tempestività e precisione nel cogliere comportamenti, relazioni, andamenti ed esiti.

I raider sono lavoratori autonomi con alcune tutele del rapporto subordinato

Sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è intervenuta al fine di chiarire la posizione dei cd. riders che, recentemente riconosciuti a livello normativo quali “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”, trovano la propria definitiva collocazione nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate, seppur con alcune tutele dei lavoratori subordinati.
Tuttavia, come già evidenziato in un precedente articolo, sebbene l’applicazione dei predetto principio non riguardi gli esercenti professione sanitaria atteso che l’iscrizione costituisce una delle cause di esclusione dell’applicazione della novellata disciplina, occorre prendere atto del divenire della questione, poiché tale impostazione sarà probabilmente utilizzata dalla giurisprudenza a parametro sussidiario della qualificazione del rapporto subordinato.

I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie

Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2019 (n. 284)

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2019 (n. 284), tenuto conto del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, ha incluso tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione di redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, i seguenti soggetti:


RSS
First442443444445447449450451Last

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top