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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

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Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.
Nel corso dell’incontro, il coordinatore degli Assessori regionali, Sergio Venturi, ha confermato che tutti i Componenti dell’Organismo da Lui presieduto, hanno condiviso la decisione di intervenire nel finanziamento del contratto e ha dato ampie rassicurazioni che questa operazione sarà effettuata da tutte le Amministrazioni regionali, incluse quelle in Piano di rientro.
É stato, altresì, precisato che il meccanismo in base al quale verrà messo a punto il trasferimento dalle Regioni sarà in base alla tipologia della loro offerta, ai meccanismi di finanziamento vigenti e, comunque, che si dovrà trattare di fondi reali a copertura del costo del rinnovo e non di un incremento dei singoli budget delle strutture di diritto privato del SSN.
Il contratto avrà decorrenza dal 2020 e il finanziamento sarà strutturale.
Nel primo pomeriggio, si era riunito il Consiglio nazionale Aiop, che ha conferito mandato alla Presidente Barbara Cittadini di proseguire le trattative al Ministero

– sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza delle Regioni – con una maggioranza, su 49 Consiglieri presenti, di 37 voti favorevoli, 8 contrari e 4 astenuti.

La seduta del Consiglio nazionale, molto partecipata, è stata l’occasione per condividere l’esito dei contatti che i Presidenti regionali Aiop hanno avuto, in questi ultimi giorni, con i relativi Governi regionali, che hanno confermato il principio della compartecipazione pubblica all’incremento del costo dei fattori produttivi delle strutture, e del confronto avuto con tutta la base associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

Le novità sul lavoro della settimana

Lavoro agile, congedi parentali, pensione

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/02/2020, pubblicato sulla G.U. n.47 del 25/02/2020, sono emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (così detto Corona Virus). Nello specifico l’articolo 2 estende in via provvisoria, ossia fino al 15/03/2020, le modalità di lavoro agile come disciplinati dalla legge n.81/2017 anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti per tutti i datori di lavoro aventi come sede legale o operativa nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Tale Decreto sopprime l’art.3 del precedente DPCM sulla gestione del COVID-19 del 23/02/2020.

Disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento

Modalità di raccolta dati

La legge 22 dicembre 2017 n. 219, pubblicata in G.U. il 16 gennaio 2018 (n. 12), come noto, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce, espressamente, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.


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