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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Cyber sicurezza in sanità: Nova.CA 27001

Qual è il livello di sicurezza della tua struttura sanitaria? Cosa devi fare di più? Cosa devi fare di diverso?

La sanità è uno dei settori più colpiti in assoluto dagli attacchi informatici. I danni reputazionali cui va incontro una struttura sanitaria vittima di data breach sono innumerevoli. L’hacker può avere accesso non autorizzato ai dati e sistemi informativi e compiere tre azioni fondamentali: la prima è il furto dei dati sanitari e personali del paziente, la seconda è l’eliminazione di questi dati e la terza è l’alterazione dei dati a cui si ha accesso illecito.


Patto per la Salute 2019-2021

Il 10 ottobre scorso, il Gruppo tecnico Scienza della vita di Confindustria ha approvato il via definitiva il testo del contributo al Patto per la salute 2019-2021 (allegato). Tale contributo pone le sue radici nell’analisi della filiera della salute per lo sviluppo del Paese, già oggetto di studio di Confindustria nello scorso anno.


La mancata contestazione dell'addebito, non esclude la rilevanza della recidiva

Corte di Cassazione, Sez. Lav. Sent. n. 20723 del 31.07.2019

Con la Sentenza la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del lavoratore che istava per l’annullamento di una sanzione conservativa, ha avallato la possibilità per le aziende che intendano irrogare una sanzione disciplinare ad un dipendente di applicare la recidiva sulla base di un evento passato che non era stato contestato.
Tale tematica, già affrontata dal Tribunale di Roma con riferimento al licenziamento di un dipendente di una Casa di Cura (Vedi informaiop del 14 febbraio 2019) era stata risolta in favore di parte datoriale sulla scorta del principio secondo cui, a fronte della mancata applicazione del provvedimento, residua per l’Azienda la possibilità di valutare le condotte contestate ai fini della ponderazione di una futura sanzione.

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