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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Silver Economy Forum IIIª Edizione

Genova, 10-13 giugno 2020

Il Silver Economy Forum è il primo evento in Italia per il mondo dei senior e il punto di riferimento dell’economia nazionale. Dopo i successi delle scorse edizioni, imprese, professionisti, istituzioni, accademici e associazioni tornano a rivolgersi al target over 50 per sostenere la silver economy.
Il Forum rappresenta un contenitore specializzato che vuole dare rilievo ad un settore in crescita a beneficio di aziende e società. Attraverso convegni, workshop, approfondimenti e tramite l’allestimento di spazi espositivi e b2b, l’evento esplora tutte le attività che contribuiscono allo sviluppo di questo business.

Le strutture sanitarie di diritto privato del SSN impegnate nel contrastare la diffusione del Coronavirus

Comunicato stampa del 25 febbraio 2020

“L’Associazione Italiana dell’Ospedalità Privata sta seguendo, con massima attenzione, l’evolversi dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, che ha colpito il nostro Paese. In quanto componente del SSN tutte le strutture di diritto privato associate, garantiscono il proprio contributo alla gestione della diffusione del contagio da CODIV-19. Al cospetto di siffatta situazione, anche, le nostre strutture sono state chiamate ad un ruolo di grandissima responsabilità e a porre in essere una serie di provvedimenti per far sì che si possa fronteggiare la diffusione del Coronavirus, garantendo le migliori condizioni possibili di sicurezza e tutela ai degenti, alle migliaia di operatori sanitari e ai cittadini”. Lo ha dichiarato il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini.

L’apporto della componente di diritto privato risulta indispensabile anche nelle emergenze

Comunicato stampa del 26 febbraio 2020

“Sorprende la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, per il quale la responsabilità della gestione dell’emergenza Coronavirus ricadrebbe unicamente sulla sanità pubblica, mentre la componente di diritto privato drena risorse e, dunque, presumibilmente, andrebbe ridotta.
In realtà, la rete degli ospedali di diritto privato presente in Italia è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e assicura un quarto di tutti i ricoveri ospedalieri e senza questo contributo, la sanità pubblica italiana non potrebbe assicurare il servizio universale a tutti i cittadini.

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