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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Schneider Electric ha sviluppato appositamente per il settore sanitario la piattaforma integrata EcoStruxure™ for Healthcare, per offrire maggiore sicurezza, qualità dei servizi sanitari, efficienza finanziaria ed operativa, accelerando il processo di innovazione degli ospedali digitali.

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Tutti questi piccoli inconvenienti causano quotidianamente alle strutture sanitarie notevoli perdite di tempo e un dispendio di risorse che potrebbero essere meglio impiegate altrove.

L’elenco di infrazioni del CCNL che consentono il licenziamento per giusta causa è meramente esemplificativo

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Ne consegue che il Giudice, chiamato a verificare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, incontra solo il limite della previsione di una sanzione conservativa in relazione alla specifica infrazione (id est: alla condotta contestata al lavoratore).

Le novità sul lavoro della settimana

Inps e Agenzia delle entrate

Con il messaggio n.3247/2019 dell’INPS sono definite le modalità di ripresa dei versamenti per le aziende presenti nelle zone degli eventi sismici del 2016 e 2017. La ripresa del versamento a seguito di proroghe è fissata al 15 ottobre 2019, anche per le forme di versamento in forma rateale. Nel messaggio è chiarito che in caso di domanda di versamento rateale presentate precedentemente alle disposizioni di proroga al 15 ottobre 2019, e quindi con data di primo versamento al 1° giugno 2019, non è necessario rinviare la domanda, ma considerare prorogata la sola scadenza di versamento del pagamento che sarà quindi il 15 ottobre 2019 e non più il 1° giugno 2019.

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