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Notizie dalla Liguria

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

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Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.

L’Assemblea, dopo avere ascoltato la puntuale e approfondita relazione del Presidente, nel corso del lungo e approfondito dibattito e confronto, ha esaminato alcune mozioni, i cui contenuti sono stati valutati sovrapponibili e condivisibili.

Ha, altresì, confermato l’esigenza di includere, nel contratto, una clausola di salvaguardia che, già faceva parte del programma della squadra di Presidenza e delle richieste avanzate dalla Delegazione trattante, che prevede la sospensione dell’applicazione del CCNL in quelle Regioni nelle quali non vengano messe a disposizione delle strutture sanitarie risorse reali necessarie per la copertura del 50% degli oneri che derivano dal rinnovo contrattuale, così come previsto dalla Conferenza delle Regioni, escludendo, pertanto, che il solo incremento del budget possa essere condizione sufficiente, in quanto lo stesso è gravato da costi che, di fatto, non consentirebbero la reale copertura del rinnovo che, invece, deve essere garantita.

Le diverse proposte sono state, quindi, sintetizzate in tre mozioni approvate, per acclamazione, all’unanimità.

 

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Notizie Aiop Nazionale

Riforma della prescrizione e sospensione del procedimento disciplinare

Com’è noto, nel nostro ordinamento una condotta illecita tenuta dal lavoratore assume rilievo disciplinare, conferendo la possibilità al datore di lavoro di comminare delle sanzioni nei limiti posti dalla legge e dal CCNL applicato in azienda.
Tuttavia, in alcuni casi particolarmente gravi, il medesimo fatto potrebbe essere anche perseguito come reato, dando luogo all’instaurazione di due diversi procedimenti a carico del lavoratore.

Le novità sul lavoro della settimana

Pensione, INPS, collocamento obbligatorio

Con la circolare n.6/2020, l’INPS fornisce le istruzioni per il calcolo, ai fini pensionistici, dei periodi interessati alla facoltà di riscatto. Nello specifico viene chiarito che la facoltà di riscatto ha efficacia ab origine per i riscatti con onere determinato tramite la modalità di calcolo della legge n. 1338/1962. L’efficacia retroattiva costituisce effetto giuridico naturale di tutti i riscatti, sia nei casi in quale trova applicazione il sistema retributivo, sia quelli con il sistema contributivo. Nella circolare l’Istituto fornisce le istruzioni per la determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo come normato dalla legge n.417/2001, nonché i casi di lavoratrici che optano per la liquidazione come previsto dal D.L: n.4/2019 e D.M. n.282/1996.


La solidarietà tra committente ed appaltatore non include tutti i crediti del lavoratore

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33407

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della vexata questio della solidarietà tra committente ed appaltatore, escludendo la possibilità per il lavoratore occupato in un appalto di rivendicare presso l’appaltante crediti diversi da quelli pedissequamente indicati dalla legge. Ed invero, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, il lavoratore impiegato in un appalto di opere o di servizi, ove vanti crediti di natura retributiva, previdenziale od assicurativa maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto, può indistintamente richiederne il pagamento al committente o all’appaltatore.

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