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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Gestire le risorse umane in sanità: aspetti gestionali e contrattuali

Cagliari, 4-5 luglio 2019

La gestione delle risorse umane nelle strutture ospedaliere coinvolge varie attività, come la pianificazione delle risorse, l’orientamento, la preparazione, la valutazione, il reclutamento, la selezione, gli aspetti contrattuali dei rapporti di lavoro e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il successo di un’azienda dipende sempre in maggior misura dall’organizzazione delle risorse umane e dalle strategie ad esse collegate per generare nel personale attivo un forte senso di stabilità, al fine di tutelare le sorti aziendali. Una non adeguata organizzazione delle risorse umane potrebbe quindi rallentare o limitare il successo e lo sviluppo dell’impresa.

Il licenziamento discriminatorio e la comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali

Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 9468 del 4 aprile 2019

La sentenza in commento prende le mosse dal ricorso di una Società che lamentava, tra l’altro, l'omessa valutazione del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, insito nella scelta imprenditoriale di ridurre il personale adibito ad una mansione mediante la soppressione di una posizione di lavoro, non essendo stati raggiunti i risultati attesi.

Le novità sul lavoro della settimana

Inps, Anpal e premi di produttività

Con il messaggio n.2338/2019 l’INPS definisce una ulteriore proroga per la ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, riferiti alle aziende colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle zone del centro Italia. Con riferimento alla legge n.145/2018 e la circolare n.48/2019 precedentemente pubblicata, l’INPS aveva disposto la possibilità di versare in un'unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2019. Con la modificazione in legge n.55/2019 del decreto-legge n.32/2019 viene disposta una proroga per la ripresa dei pagamenti sia in un'unica soluzione, da versare entro il 15 ottobre 2019, sia per i pagamenti rateali con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime 5 rate entro il 15 ottobre 2019. Accolta tale modificazione di legge, l’INPS comunica, che saranno pubblicate a breve le istruzioni dettagliate comprendenti anche quest’ultima proroga, per il versamento dei contributi sospesi.

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