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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Notizie Aiop Nazionale

Controlli sui dati trattati da privati in ambito sanitario

II° semestre 2019

Circa ogni 6 mesi il Garante privacy comunica formalmente quali sono i settori nell’ambito dei quali svolgerà ispezioni d’ufficio.
Nel primo semestre 2019 l’attività di controllo si è concretizzata in 65 ispezioni che hanno interessato in particolar modo call center, aziende di marketing, società che rilasciano SPID, grandi alberghi, banche dati di rilevanti dimensioni della PA. L’ammontare delle sanzioni ha raggiunto i 3.250.390 euro a fronte dell’adozione di 86 ordinanze.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente che crea tensioni

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27345 del 24.10.2019

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha sancito che, ove il datore di lavoro sia in grado di dimostrare che la presenza di un lavoratore generi gravi contrasti o tensioni tali da compromettere l’organizzazione e il regolare buon andamento di una determinata sede, può provvedere al trasferimento per incompatibilità ambientale senza che vengano osservate le particolari garanzie proprie del procedimento disciplinare.

Le novità sul lavoro della settimana

Inps e reddito di cittadinanza

Il messaggio n.4098/2019 dell’INPS fornisce chiarimenti relativamente alla compilazione del flusso Uniemens nel caso di rinnovi di contratti a tempo determinato. Come normato dal decreto-legge n.87/2018 e convertito con legge n.96/2018, il contratto in oggetto ha subito sostanziali modifiche nei termini dei rinnovi e proroghe. Nel caso specifico è stato previsto che per i rinnovi di contratti a tempo determinato fosse obbligatorio per il datore di lavoro il versamento di una maggiorazione del contributo addizionale NASpI.

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Inps e reddito di cittadinanza

Con il messaggio n,3971/2019, l’INPS fornisce un chiarimento relativo agli adempimenti in carico al datore di lavoro nel caso di fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o distacco sindacale o aspettativa per cariche pubbliche elettive. Nello specifico la revisione organica della materia ha introdotto l’obbligo da parte del datore di lavoro della presentazione della denuncia mensile UniEmens, anche in assenza di contribuzione, contenente l’indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata, questi dati saranno da fornire nel flusso dal mese di competenza gennaio 2020. Viene specificato che l’assenza di invio dei flussi UniEmens nel periodo di aspettativa o distacco renderà impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore e qualificherà allo stesso tempo illegittima l’eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato. Nel messaggio l’Istituto riepiloga sia gli adempimenti relativi al caso del lavoratore in aspettativa o distacco, il caso dell’aspettativa sindacale o del distacco sindacale nonché gli adempimenti necessari per il caso di aspettativa del lavoratore per cariche pubbliche elettive.

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