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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Notizie Aiop Nazionale

Il danno da demansionamento e il rifiuto del dipendente di altre posizioni lavorative

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Ordinanza n. 17634 del 01.07.2019

La pronuncia in commento prende le mosse dal ricorso in Cassazione presentato da una lavoratrice che richiedeva il danno da demansionamento per le nuove mansioni assegnatele, atteso che, a dire della dipendente, erano in parte estranee alla professionalità e all'esperienza maturata dalla stessa all’interno dell’azienda.
In particolare, la Corte di Appello di Brescia aveva già censurato le doglianze della lavoratrice e, in accoglimento dell'impugnativa promossa dalla Società, aveva respinto la domanda volta all'accertamento del demansionamento subìto per essere la predetta stata adibita, a far tempo dal 2005, alle mansioni di addetta a call center all’esito della riduzione della forza lavoro della società.

Le novità sul lavoro della settimana

Inps e pensionamento

Il messaggio n.2815/2019 dell’INPS riporta le ultime implementazioni fatte dall’Istituto nei riguardi delle modalità di presentazione e consultazione delle domande di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i dipendenti di aziende attive del settore non agricolo. I principali cambiamenti che hanno coinvolto gli assegni al nucleo sono già stati riportati con la circolare n.45/2019, il messaggio n.1430/2019 e il messaggio n.1777/2019, e riguardano nel complesso il superamento della modalità di richiesta degli ANF in formato cartaceo. Di fatti dal 1° aprile, le domande sono accettate unicamente se inviate per via telematica tramite il portale INPS o attraverso l’assistenza di patronati convenzionati.


I contratti di prossimità possono derogare alla disciplina del tempo determinato

Tribunale Civile di Firenze, Sez. Lavoro: Sentenza n. 528 del 04.06.2019

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Firenze è intervenuto sul tema dei contratti di prossimità e, nell’accogliere parzialmente il ricorso presentato da un lavoratore di una cooperativa sociale inquadrato a un livello inferiore rispetto a quello corrispondente alle proprie mansioni, ha offerto diversi importanti spunti di riflessione in materia di contrattazione di prossimità.

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