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Notizie dalla Liguria

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
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Approfondimento sul DEF 2019

I principali elementi in materia sanitaria

Il Documento di economia e finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 9 aprile u.s, è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.
Definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europea e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo, per l’anno in corso e per il triennio successivo.

Audizione sul DEF 2019

In occasione della seduta del 17 aprile in Commissione Bilancio congiunta di Camera e Senato sul Documento di Economia e Finanza 2019 (DEF), è stato audito il dott. Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti.

Le note spese gonfiate giustificano il licenziamento per giusta causa

Corte di Cassazione: Ordinanza n. 10566 del 16 aprile 2019

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha respinto il ricorso presentato da un ex dirigente di una società, che instava per l’illegittimità del licenziamento irrogato da un’azienda a fronte di “uso di ricevute taxi con importi contraffatti” per “ottenere rimborsi maggiorati, superiori al reale costo sostenuto”.
Il Giudice di prime cure, così come la Corte d’Appello di Milano, avevano già rigettato la domanda del lavoratore, ritenendo che il comportamento fraudolento del dipendente, consistente nell’alterazione nell’importo di ben 54 ricevute, fosse ex se idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, investita della questione, rigettava il gravame e confermava le sentenze dei Giudici territoriali, ritenendo quantomeno drastico il provvedimento adottato dall’azienda, ma, in ogni caso, legittimo.

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