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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

La valutazione delle tecnologie sanitarie

Gli ultimi sviluppi a livello europeo

Negli ultimi anni molti Paesi dell’UE hanno introdotto la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment - HTA), che esamina farmaci, attrezzature, metodi diagnostici e terapeutici innovativi, misurando il valore aggiunto dei nuovi trattamenti rispetto a quelli già in uso. Si tratta di un procedimento multidisciplinare che ne esamina non solo l’efficacia terapeutica, ma anche gli effetti collaterali, le ripercussioni sulla qualità di vita, le implicazioni in termini di costi, l’impatto sull’organizzazione dei sistemi sanitari. Sono dunque prese in considerazione questioni di carattere medico, economico, organizzativo, sociale ed etico. Tale valutazione, infatti, giudica l’effettivo miglioramento terapeutico offerto da un nuovo farmaco o dispositivo nell’interesse dei pazienti, degli operatori sanitari e delle stesse istituzioni, perché tutti i soggetti interessati siano rapidamente e correttamente informati.

Grande partecipazione alla Scuola di Rete Aiop

A Bologna la giornata di incontro e formazione

Il 2 ottobre scorso si è tenuta a Bologna l'edizione 2018 della Scuola di Rete Aiop che, con la partecipazione di circa 30 tra funzionari e responsabili della Sede nazionale e delle Sedi regionali, è stata un'importante occasione non solo per la formazione dei collaboratori Aiop, ma anche per rinsaldare i nostri vincoli associativi e di forte amicizia e collaborazione.


Il licenziamento per inidoneità fisica e l'obbligo di repêchage

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 20497 del 3.8.2018

La pronuncia in commento affronta il caso di un licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica della dipendente - riconosciuta invalida al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità - alla qualifica di ausiliaria socio sanitaria in precedenza attribuita di cui la lavoratrice assumeva la violazione dell’obbligo di repêchage.

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