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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Notizie Aiop Nazionale

Riconoscimento della subordinazione. L’utilizzo del badge e il rispetto di un orario di servizio non sono sufficienti

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro. Sentenza n. 25711 del 15.10.2018

La pronuncia prende le mosse dal ricorso presentato presso il Tribunale di Milano da otto prestatori d'opera che richiedevano l'accertamento dell'illegittimità dei contratti di varia tipologia succedutisi nel tempo con il medesimo datore di lavoro e, dunque, l'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.
I giudizi di merito si risolvevano con il rigetto delle doglianze dei lavoratori, avendo il Giudice e la Corte d'Appello ritenuto legittimi i contratti stipulati tra le parti e, soprattutto, non sufficienti gli elementi addotti dai lavoratori a dimostrare la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.

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Inps

Con la circolare n.104/2018, l’INPS fornisce le modalità operative per fruire del beneficio sulla decontribuzione dei premi di produttività come previso dall’art. 55 del decreto-legge n.50/2017 convertito in legge n.96/2017. Per quanto riguarda il datore di lavoro, l’agevolazione fiscale è riservata al settore privato. Per quanto riguarda i lavoratori, dal 2017 i beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00 euro

I nuovi obblighi di fatturazione elettronica per le strutture Aiop

Roma, 17 ottobre 2018

Il 17 ottobre si è svolto a Roma il secondo seminario della nostra Scuola di Formazione Aiop dedicato a “I nuovi obblighi di fatturazione elettronica per le strutture Aiop”.
Per consentire anche a quanti non avessero potuto partecipare personalmente di accedere alla documentazione utilizzata, è stata predisposta sul portale www.aiop.it una specifica area Seminari di formazione, da cui è possibile scaricare i materiali del corso. Inoltre, nella stessa area, è anche possibile accedere al video – suddiviso secondo gli argomenti presentati dai relatori – dell’intero seminario tenuto a Roma.




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