Search
× Search

Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

30016

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Previous Article Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo
Next Article Si apre il confronto con il nuovo Governo

Documents to download

Notizie Aiop Nazionale

Responsabilità medica a fronte di complicanze e cartella clinica lacunosa

Tribunale di Como, sentenza del 23 aprile 2018

Il Tribunale di Como, nel giudizio deciso con la sentenza del 23 aprile scorso, è stato investito della richiesta risarcitoria formulata da una donna che, dopo aver subito un intervenuto chirurgico a un arto inferiore, presentava una ridotta capacità motoria ricollegabile, secondo la paziente, all'operazione eseguita in regime di day hospital presso una struttura sanitaria. Nonostante i possibili sintomi di complicanze manifestatisi immediatamente dopo il trattamento terapeutico, il personale medico non si era attivato finquando, pochi giorni dopo le dimissioni la situazione si aggravava e portava alla paralisi dell'arto.
Il giudice di merito, conformemente alle posizioni della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto, da un lato, che le complicanze di un intervento chirurgico di routine sono presuntivamente addebitate al personale sanitario che ha prestato la propria opera professionale, e dall'altro, che la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente.


Privacy. Il D. lgs.101/2018 e i dati sanitari

Le novità introdotte dal legislatore nazionale dopo il GDPR

Il D. lgs. n. 101/2018 - di seguito ‘Decreto’ - (recante le disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in tema di privacy al Regolamento europeo n. 679/2016) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018 ed entra in vigore il 19 settembre.
La tecnica utilizzata è stata quella di novellare il D. lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) attraverso integrazioni ed abrogazioni.
Il Decreto, all’ art. 1, ha riconosciuto la centralità in materia di protezione dei dati del GDPR, né poteva fare diversamente. Per cui, al momento attuale, la disciplina del trattamento e della protezione dei dati è affidata sia al GDPR che al Codice privacy corretto dal Decreto 101/18 (art. 2).
L'approfondimento analizza, sia pur in maniera sommaria, quali parti del Decreto interessano, tra gli altri, i dati sanitari.


Le novità sul lavoro della settimana

Privacy, sostegno al reddito e Inl

Il 4/09/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di adeguamento del codice della privacy. Tale decreto entrerà in vigore il 19/09/2018. Nel documento sono definite le parti del vecchio regolamento sulla privacy, D.Lgs 196/2003, che rimangono in vigore in quanto compatibili con il nuovo regolamento Europeo. Si ribadisce che l’analisi della normativa ha portato ad escludere una moratoria delle sanzioni per i primi otto mesi dall’entrata in vigore dell’adeguamento.


RSS
First558559560561563565566567Last

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top