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Notizie dalla Liguria

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
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Notizie Aiop Nazionale

Partenariato pubblico privato. Le nuove Linee Guida ANAC

Delibera n. 318 del 28 marzo 2018

Con la Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato le nuove Linee Guida n. 9, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato» per definire le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la predisposizione e applicazione di sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull’attività dell’operatore economico affidatario di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti.
Le Linee Guida di attuazione del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), pubblicate sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2018, sono entrate in vigore il 5 maggio scorso.


Legittimo il licenziamento per giustificato motivo aziendale anche senza crisi aziendale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 9127 del 12 aprile 2018

L’interessante pronuncia oggi in esame, richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 25201/16) che ha innovato il concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, inserendo tra le “ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro”, la migliore efficienza aziendale o anche l’incremento della redditività, affronta il caso di un’azienda condannata a risarcire un proprio dipendente licenziato per soppressione del posto di lavoro, per non aver essa dimostrato – a parere della Corte di Appello – “che la ristrutturazione organizzativa attuale era volta a fronteggiare <situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscono decisamente sulla normale attività produttiva imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi>”.

Responsabilità medica. Il primario non è responsabile per il fatto del subalterno

Cassazione penale, sentenza n. 18334 del 26 aprile 2018

Il primario, il quale ha un ruolo di direzione e organizzazione del lavoro tra i diversi specialisti che lavorano in un determinato reparto ad esso affidato, non risponde di concorso di reato per i fatti penalmente rilevanti causati da questi ultimi.
Il principio è enunciato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 18334/2018 con cui ha assolto il primario nel caso di omicidio colposo ai danni di un piccolo paziente, in virtù di una serie di condotte delittuose poste in essere dai diversi medici che lo hanno preso in cura.

Il caso riguarda una coppia di genitori che portava il proprio figlio presso il pronto soccorso pediatrico a seguito dei forti dolori addominali accusati dallo stesso. Questo veniva controllato dalla pediatra di turno che lo dimetteva non riscontrando alcunché di grave. Tre giorni dopo lo stesso paziente si ripresentava accusando lo stesso problema, che nel frattempo si era aggravato; a seguito di una serie di attività diagnostiche, tra cui l’ecografia (che a seguito di istruttoria processuale risultava disposta con notevole ritardo) veniva diagnosticata invaginazione intestinale e peritonite, a cui seguivano una serie di interventi chirurgici che però non impedivano il sopraggiungere dell’evento morte.



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