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Notizie dalla Liguria

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

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La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti. Gli interventi cardiochirurgici sono quindi diminuiti. Calcoliamo di aver avuto un saldo negativo di circa 6.000 interventi dal 2008 al 2013. Il numero dei centri cardiochirurgici attivi in questa momento è di circa 92 con un fabbisogno calcolato di circa 50.000 interventi. Come conseguenza di quanto è stato sopra descritto è cambiato il profilo dei pazienti che vengono sottoposti ad intervento: sono di più gli anziani con un numero maggiore di comorbidità di tipo medico e con patologie cardiache complesse, gli interventi combinati sono aumentati. In letteratura è dimostrato che le performance di un ospedale sono legate al numero di procedure eseguite ed è altrettanto vero che in un ospedale a volume di lavoro alto l’inapropriatezza è bassa. La bozza di decreto in esame prevede una soglia a 200 interventi/anno per il By-pass Aorto Coronarico ed una mortalità per intervento sia per By-pass Aorto Coronarico che su singola valvola inferiore al 4%. Se si applica questo livello di soglia, emerge chiaramente come solamente 16 ospedali raggiungono il livello richiesto,ospedali che garantiscono attualmente il 27% di tutta l’attività cardiochirurgica italiana. È evidente il drammatico tracollo che subirebbe la cardiochirurgia italiana. Sarebbero quindi esclusi alcuni ospedali prestigiosi per la cardiochirurgia e diversi centri che, pur non raggiungendo il target,hanno una mortalità inferiore alla media nazionale. Razionalizzare attività e risultati rappresentano una evidente necessità, creare dei limiti di questo tipo soprattutto per il solo numero di interventi di By-pass, non corrisponde ad un criterio di ragionevolezza scientifica. Infatti, è il numero totale di procedure che crea esperienza e affidabilità. Pertanto, non ha senso parametrare come soglia minima per l’esistenza di un centro di cardiochirurgia l’effettuazione di almeno 200 interventi di By – pass. Se si vuole adottare un criterio quantitativo, tenuto conto delle caratteristiche del sistema cardiochirurgico italiano, il parametro di riferimento deve essere il numero totale degli interventi in circolazione extracorporea/anno, con un valore che potrebbe oscillare intorno ai 250 casi.



Presidente della SICCH, Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
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Notizie Aiop Nazionale

Partenariato pubblico privato. Le nuove Linee Guida ANAC

Delibera n. 318 del 28 marzo 2018

Con la Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato le nuove Linee Guida n. 9, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato» per definire le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la predisposizione e applicazione di sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull’attività dell’operatore economico affidatario di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti.
Le Linee Guida di attuazione del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), pubblicate sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2018, sono entrate in vigore il 5 maggio scorso.


Legittimo il licenziamento per giustificato motivo aziendale anche senza crisi aziendale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 9127 del 12 aprile 2018

L’interessante pronuncia oggi in esame, richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 25201/16) che ha innovato il concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, inserendo tra le “ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro”, la migliore efficienza aziendale o anche l’incremento della redditività, affronta il caso di un’azienda condannata a risarcire un proprio dipendente licenziato per soppressione del posto di lavoro, per non aver essa dimostrato – a parere della Corte di Appello – “che la ristrutturazione organizzativa attuale era volta a fronteggiare <situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscono decisamente sulla normale attività produttiva imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi>”.

Responsabilità medica. Il primario non è responsabile per il fatto del subalterno

Cassazione penale, sentenza n. 18334 del 26 aprile 2018

Il primario, il quale ha un ruolo di direzione e organizzazione del lavoro tra i diversi specialisti che lavorano in un determinato reparto ad esso affidato, non risponde di concorso di reato per i fatti penalmente rilevanti causati da questi ultimi.
Il principio è enunciato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 18334/2018 con cui ha assolto il primario nel caso di omicidio colposo ai danni di un piccolo paziente, in virtù di una serie di condotte delittuose poste in essere dai diversi medici che lo hanno preso in cura.

Il caso riguarda una coppia di genitori che portava il proprio figlio presso il pronto soccorso pediatrico a seguito dei forti dolori addominali accusati dallo stesso. Questo veniva controllato dalla pediatra di turno che lo dimetteva non riscontrando alcunché di grave. Tre giorni dopo lo stesso paziente si ripresentava accusando lo stesso problema, che nel frattempo si era aggravato; a seguito di una serie di attività diagnostiche, tra cui l’ecografia (che a seguito di istruttoria processuale risultava disposta con notevole ritardo) veniva diagnosticata invaginazione intestinale e peritonite, a cui seguivano una serie di interventi chirurgici che però non impedivano il sopraggiungere dell’evento morte.



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