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Notizie dalla Liguria

Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

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Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

Da Sanità24, portale de IlSole24ore

di Gabriele Pelissero

In tutta Europa i grandi sistemi di welfare sanitario da decenni hanno sviluppato modelli pluralistici nella produzione ed erogazione delle prestazioni. Anche i più rigidi sistemi di tipo Beveridge utilizzano al proprio interno sempre più frequentemente gestori di attività ambulatoriali e ospedaliere di diritto privato, mentre paesi con sistemi di tipo Bismarck, come Germania e Olanda, hanno scelto da tempo di assicurare ai propri cittadini l' universalità e l' accessibilità delle cure utilizzando esclusivamente assicuratori privati (Olanda) o avviando un imponente piano di privatizzazione della gestione della rete ospedaliera (Germania). Il tutto senza alterare i principi di solidarietà e copertura universale propri dei sistemi di welfare europei. Sembra dunque ormai radicato in Europa il principio che un servizio pubblico fondamentale, come la sanità, è pubblico in quanto regolato e pagato dallo Stato, mentre può essere prodotto ed erogato da una pluralità di soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, senza perdere il suo carattere distintivo di servizio socialmente garantito e restando così, per dirla in linguaggio corrente, "servizio pubblico". In Italia la situazione, con forti differenze regionali, non è dissimile dal resto d' Europa. Il Servizio sanitario nazionale ingloba infatti operatori ospedalieri di diritto privato che erogano su base nazionale il 25% di tutte le prestazioni di ricovero, e operatori ospedalieri e ambulatoriali che erogano più del 30% di tutte le prestazioni specialistiche. Inoltre la complessità delle cure ospedaliere erogate dai privati è superiore rispetto a quella dei pubblici (nel 2012, case-mix privato 1,08; case-mix pubblico 1,00) e il costo è inferiore (spesa pubblica ospedaliera per erogatori di diritto privato pari al 15% del totale a fronte di una produzione pari al 25% del totale).L' attenzione delle autorità e dei media nei confronti degli erogatori di diritto privato che lavorano con e nel Ssn è cresciuta negli ultimi anni, e le associazioni di categoria Aiop e Confindustria hanno molto lavorato all' interno e all' esterno per far sempre più "maturare" il comparto in termini di assunzioni di responsabilità e sviluppo di qualità. D' altra parte, in Italia grandissimi ospedali di assoluta reputazione internazionale sono privati (citiamo solo, fra i non pochi, l' Ospedale S.Raffaele di Milano e il Policlinico Gemelli di Roma) ed esprimono anche una formidabile capacità di produrre ricerca scientifica e formazione universitaria. A fronte di tutto questo, nel nostro paese rimane diffusa una diffidenza, e non di rado un pregiudizio, nei confronti del privato in sanità. Diffidenza e pregiudizio che non si ritrovano nei cittadini quando utilizzano il Ssn, anzi essi sistematicamente apprezzano e ricorrono alle strutture di diritto privato tutte le volte che ne hanno l' opportunità. Diffidenza e pregiudizio sono invece presenti non di rado nelle burocrazie centrali e regionali, in parti del mondo politico e nei media. Qualche contrasto è presente anche nel mondo medico, dove assume per lo più la caratteristica della preoccupazione e del fastidio per la comparsa di competitori molto attrezzati e professionalmente agguerriti. Possiamo domandarci perché politica, burocrazia e media sono ostili al privato in sanità . In parte certamente per ragioni ideologiche, espressione oggi un po' declinante della cultura antiimprenditoriale così forte in Italia nei passati decenni, nei quali la visione marxista e quella di alcune aree del cattolicesimo si incrociavano per esaltare la gestione pubblica della sanità, che nei fatti si traduceva poi in lottizzazione politica di centri di potere, con l' inevitabile corollario di assunzioni clientelari e appalti orientati. Oggi è difficile trovare, nel dibattito pubblico, prese di posizione esplicite che esaltino il valore delle gestioni pubbliche della sanità dal punto di vista politico ed etico. La cultura "monolitica" che nel passato discriminava il privato ed esaltava il pubblico in sanità si è però evoluta in una concezione puramente statalista, che ha abbandonato le teorizzazioni ideologiche, ma che è rimasta ben salda nel pretendere di gestire direttamente una consistente fetta del Pil, il che poi significa, ancora una volta, posti di potere, assunzioni e appalti. Una strada che, alla fine, porta nei gestori pubblici alle clamorose differenze del prezzo di acquisto della ormai mitica siringa. Una mala gestione che, bisogna riconoscere, anche il Governo nazionale ha iniziato a denunciare. In questo contesto, seppur declinante, burocrazie ministeriali e regionali difendono il proprio spazio di gestione operativa della sanità in sintonia con gruppi politici trasversali, che sono presenti per lo più nelle Regioni, e che vedono in questo settore uno dei pochi spazi di potere rimasti, mentre intellettuali e giornalisti cresciuti nel clima culturale di qualche decennio fa dedicano severità e grande spazio di comunicazione agli "incidenti di percorso" del privato, e molto meno spazio, unito a ponderata indulgenza, agli "incidenti di percorso" del pubblico.Per la verità, situazioni di questo tipo non sono solo una caratteristica italiana, e si ritrovano in non pochi paesi europei, a dimostrazione di quanto sia faticoso evolvere verso la modernità. Evoluzione che, nel caso della sanità, paradossalmente richiede proprio di accettare il pluralismo e il confronto fra pubblico e privato per salvare, uniti, quel grande patrimonio comune che è il sistema di welfare sanitario.


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Aliquota al 4% per l’installazione di attrezzature per disabili

Le attrezzature installate presso le case di cura per pazienti disabili, quali i letti elettrici, sono soggetti ad aliquota del 4%, quando gli stessi sono effettivamente utilizzati per persone affette da malformazioni permanenti. In applicazione della normativa della privacy, la struttura non deve consegnare al cessionario la documentazione indicante i soggetti utilizzatori, ma un’attestazione inerente l’esistenza di certificati attestanti l’uso per tali soggetti.

Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2665 del 5 febbraio 2018

Con il provvedimento n. 2665 del 5 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa per cui nei casi di danni da emotrasfusione infetta il termine della prescrizione del diritto (dies a quo) decorre non oltre la data di richiesta di risarcimento del danno.
Il provvedimento scaturisce dalla richiesta risarcitoria avanzata da una donna, nei confronti del Ministero della salute e dall’Azienda Ospedaliera, che a seguito di analisi del sangue nel 1992 scopre di essere positiva al virus HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventale.
Solo nel 2001 la commissione medica all’uopo investita della questione afferma il nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione di sangue infetto che fu necessario praticarle alla nascita avvenuta prematuramente.

Incompletezza della cartella clinica e responsabilità medica

Cassazione civile, sentenza n.7250 del 23 marzo 2018

Con la sentenza n. 7250 del 23 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale l'incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.
La decisione è intervenuta a conclusione di una vicenda in cui una paziente, inizialmente recatasi presso una struttura ospedaliera per una mal occlusione dentale, era andata incontro ad un peggioramento consistito nella perdita dei denti e nel deterioramento della situazione occlusale, con persistenti dolori e lesioni. A fronte di tale situazione si era quindi reso necessario un intervento chirurgico al fine di spostare il mascellare, al termine del quale la paziente veniva dimessa «con la bocca in contenzione, la faccia tumefatta, l'impossibilità di masticare e un blocco mascellare per 45 giorni».

Nuove regole per i trapianti da donatore con infezione da HIV

Decreto del Ministro della salute dell'1 febbraio 2018

Lo scorso 8 marzo è stato pubblicato sulla G.U. n. 56, il decreto del Ministro della salute dell'1 febbraio 2018 di «Modifica dell’articolo 3 del decreto 2 agosto 2002, recante: "Criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto (art. 14, comma 5, legge 1 aprile 1999, n. 91"», che prevede alcune novità in materia di trapianti da donatore affetto da HIV.
L'art. 3 del decreto 2 agosto 2002 prevede, infatti, il divieto di procedere al trapianto da un donatore positivo per HIV, in ragione della necessità di impedire la trasmissibilità di tale virus attraverso trapianto di organo. Tuttavia tale rischio non ricorrerebbe nel caso in cui si tratterebbe di utilizzare gli organi di un donatore HIV positivo in soggetti ugualmente HIV positivi.
Il decreto dell'1 febbraio 2018 autorizza, quindi, i trapianti per queste ipotesi, introducendo una serie di criteri specifici di eleggibilità del donatore positivo HIV.

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