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Notizie dalla Liguria

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

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Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Alberta Sciachì, Responsabile Ufficio Rapporti internazionali

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione. A tal fine, è necessario promuovere l’interoperabilità dei dati sanitari, perché, a causa dell’attuale frammentazione, i sistemi sanitari mancano di informazioni per ottimizzare i propri servizi, gli erogatori incontrano difficoltà a costruire economie di scala ed a sostenere l’uso transfrontaliero dei servizi sanitari, i cittadini, infine, non possono beneficiare pienamente del mercato unico digitale in campo sanitario. Per superare tali difficoltà, la Commissione con gli Stati membri e le Autorità regionali, collaborano nella ricerca di soluzioni innovative in materia di tecnologie digitali e analisi dei dati, con il supporto dei fondi europei previsti dal programma Horizon 2020.
Le azioni progettate dalla Commissione si articolano in tre aree: sicurezza di accesso dei cittadini e condivisioni dei dati a livello transfrontaliero; miglioramento dei dati per ricerca avanzata, prevenzione delle malattie e assistenza sanitaria personalizzata; strumenti digitali per l’empowerment dei cittadini.
Da una consultazione pubblica, indetta dalla Commissione stessa, è emerso che le priorità individuate sono: lo sviluppo di standard europei per la qualità dei dati legati alla sicurezza cibernetica; la standardizzazione delle cartelle cliniche elettroniche; il miglioramento dell’interoperabilità attraverso lo scambio dei formati.
A dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato ufficialmente Commissione e Stati membri a lavorare su un ampio raggio di questioni per studiare il potenziale delle tecnologie digitali in sanità e la sicurezza dell’informazione. La Comunicazione in oggetto si propone ora di definire come l’Unione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati dal Consiglio.
In primo luogo, riguardo all’accesso dei cittadini ed alla condivisione dei dati, la Commissione rivedrà la propria Decisione 2011/890, relativa alla Direttiva sui diritti dei pazienti alle prestazioni transfrontaliere, al fine sia di chiarire il ruolo del network e-health per la governance dell’infrastruttura dei servizi digitali, sia di migliorare l’interoperabilità dei dati dei pazienti. La Commissione adotterà, pertanto, una raccomandazione sulle specifiche tecniche di una cartella sanitaria elettronica europea, monitorando l’implementazione della legislazione europea con particolare attenzione alla protezione ed alla sicurezza dei dati dei pazienti, come previsto dal Regolamento sulla privacy. Saranno infine supportati nuovi servizi come lo scambio di cartelle elettroniche e l’uso di dati statistici per la sanità pubblica e la ricerca. Anche in questo campo è previsto lo stanziamento di fondi europei.
Per quanto concerne più specificamente la ricerca, la prevenzione e la personalizzazione delle cure, la Commissione intende testare applicazioni operative della raccolta di dati clinici per migliorare la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento, con particolare riguardo alle malattie rare, alle minacce epidemiche e alla valutazione di tecnologie e prodotti farmaceutici. A questo scopo intende promuovere meccanismi di coordinamento volontario tra autorità e soggetti interessati, sostenere lo sviluppo di specifiche tecniche per l’accesso e lo scambio transfrontaliero di dati relativi al genoma e ad altre patologie, lanciare progetti pilota e mobilizzare finanziamenti a sostegno delle iniziative adottate.
La finalità generale di tutti i progetti in cantiere è di configurare nuovi modelli assistenziali centrati sulla persona, per conseguire una maggiore qualità e sostenibilità dei servizi sanitari, utilizzando la valutazione delle tecnologie, coinvolgendo team multidisciplinari con nuovi ruoli professionali, promuovendo soluzioni digitali per l’erogazione di cure efficienti e cost-effective. Non si tratta unicamente di far valere, come giusto, i diritti dei cittadini, perché il renderli responsabili della loro salute, aumentandone conoscenze e possibilità decisionali, migliora la qualità dell’assistenza e contribuisce alla sostenibilità dei sistemi. Per tali ragioni, la Commissione progetta di supportare lo scambio di best practices e di assistenza tecnica, di diffondere la consapevolezza delle opportunità d’investimento per la trasformazione digitale della sanità, di promuovere la conoscenza e l’abilità di cittadini, pazienti e professionisti sanitari nell’utilizzazione di soluzioni digitali, mettendo a disposizione finanziamenti importanti. L’applicazione dell’informatica alla sanità può migliorare la qualità della vita ed attivare modalità più efficienti di organizzazione ed erogazione dei servizi sanitari, ma per raggiungere questi risultati è importante seguire la fase d’implementazione nella consapevolezza che le tecnologie digitali dovranno essere orientate al conseguimento degli obiettivi fondamentali dei sistemi sanitari. In tale prospettiva, la Commissione intende sostenere le strategie di riforma degli Stati membri, chiedendo a tutti la collaborazione necessaria per raggiungere risultati vincenti a beneficio della popolazione, dei sistemi sanitari e dei mercati.

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Legge Gelli-Bianco. Pubblicato il Decreto recante “Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida”

Insediato anche l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

L’art. 5 della Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), rubricato «Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida», prevede che gli operatori sanitari, nell'esercizio delle loro prestazioni, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate predisposte e aggiornate nell’ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG). Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che tale Sistema venga istituito e organizzato, nei compiti e nelle funzioni, con decreto dello stesso Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Compito del SNLG è quello di consentire la valutazione, l’aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 590sexies c.p.
Nella Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso era stata raggiunta l’Intesa in merito al testo proposto dal Ministro della salute. In tale occasione è stato aumentato, da uno a quattro, il numero dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni all’interno del Comitato Strategico.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2018 è stato pubblicato il Decreto 27 febbraio 2018 recante “Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida”.

Da ultimo, si informa che, come da comunicato dell’AGENAS del 22 marzo 2018, si è insediato, presso la sede dell’AGENAS, l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto all’art. 3 della Legge 24/2017, con il compito di raccolta e sistematizzazione di tutti i dati relativi agli eventi avversi e ai rischi sanitari per comprenderne le cause ed evitare che si ripetano, nonché individuazione di linee di indirizzo, in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, e formazione del personale sanitario.

Tratti distintivi del genuino appalto di servizi

Consiglio di Stato Sezione Terza sentenza n. 1571 del 12 marzo 2018

La sentenza oggi esaminata si pronuncia su una questione sollevata da un operatore economico, iscritto all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, il quale impugnava gli atti di una gara indetta dalla ASL Roma 6, avente ad oggetto l’affidamento dell'appalto di servizi di diverse attività di ausilio-supporto ai propri uffici. Precisamente, secondo il ricorrente, in luogo di una corretta gara per l'affidamento del contratto di somministrazione di manodopera (o di personale), era stata disposta una per l'affidamento di un non genuino “appalto di servizi”, con la conseguenza che, se si fosse dato luogo ad una corretta impostazione, la gara avrebbe dovuto essere riservata alle Agenzie per il Lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro.

Consenso informato. Quando si può agire con interventi salvavita anche senza disposizioni

Primi orientamenti di merito dall'entrata in vigore della legge 219/2017

Con l’entrata in vigore della legge n. 219/2017 (in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) iniziano a giungere le prime pronunce dei Tribunali sul tema.
Di particolare interesse risulta il provvedimento emesso dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in data 18 gennaio 2018.
Il Giudice tutelare, sulla base della constatazione del difetto di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario in capo all'amministratore di sostegno di un soggetto inabilitato, ha rigettato il ricorso con il quale l'amministratore chiedeva di essere autorizzato a dare il consenso per un intervento di tracheotomia.
Lo stesso Giudice, però, ha ricondotto la fattispecie in esame alle ipotesi di stato di necessità di cui agli artt. 2045 c.c. e 54 c.p.. Tali norme consentono di intervenire pur in assenza di consenso da parte del paziente quando, però, questo non abbia opposto il proprio dissenso in maniera cosciente, espressa ed inequivoca.

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