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Notizie dalla Liguria

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

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Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
E come più volte abbiamo denunciato (vedi il mio intervento pubblicato con grande evidenza su Il Giornale del 22 marzo scorso riportato in allegato) il rischio concreto è che emerga un provvedimento che di fatto limiti la libertà di scelta del cittadino, che in ogni parte d'Italia oggi può tentare di sfuggire alle limitazioni quali-quantitative dell'offerta pubblica per cercare in altre regioni, spesso presso strutture associate Aiop, una risposta ai suoi bisogni di salute.
Lo strumento che potrebbe essere usato per ottenere tutto questo è tipicamente burocratico e difficile da smascherare. Si tratta infatti, di ridurre la liste delle prestazioni di alta complessità che, con la legge attuale, tutte le nostre strutture possono (o dovrebbero potere, cavilli regionali permettendo!) erogare senza tetto.

In particolare, l'attacco sarebbe sull'ortopedia protesica, molto cresciuta in questi anni di invecchiamento della popolazione, e che tante nostre strutture piccole, medie e grandi stanno trattando con competenza e soddisfazione dei pazienti. Per confondere le idee qualcuno dice che il blocco non riguarderebbe gli Irccs privati, ma questo non significa nulla (e oltretutto riguarderebbe poche centinaia di posti letto). L'intera rete Aiop deve poter erogare prestazioni fondamentali per i nostri cittadini, che evidentemente la rete pubblica non riesce ad assicurare in modo adeguato. Ci stiamo battendo con tutto il nostro impegno (insieme a Confindustria e a tutte le altre Associazioni di categoria interessate, quali Aris e Anisap) per assicurare a tutti gli associati Aiop, piccoli, medi e grandi, gli stessi diritti e le stesse opportunità, e soprattutto per tutelare la libertà di scelta del luogo di cura per tutti gli italiani.

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Notizie Aiop Nazionale


Legge Gelli-Bianco. Pubblicato il Decreto recante “Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida”

Insediato anche l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

L’art. 5 della Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), rubricato «Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida», prevede che gli operatori sanitari, nell'esercizio delle loro prestazioni, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate predisposte e aggiornate nell’ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG). Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che tale Sistema venga istituito e organizzato, nei compiti e nelle funzioni, con decreto dello stesso Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Compito del SNLG è quello di consentire la valutazione, l’aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 590sexies c.p.
Nella Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso era stata raggiunta l’Intesa in merito al testo proposto dal Ministro della salute. In tale occasione è stato aumentato, da uno a quattro, il numero dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni all’interno del Comitato Strategico.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2018 è stato pubblicato il Decreto 27 febbraio 2018 recante “Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida”.

Da ultimo, si informa che, come da comunicato dell’AGENAS del 22 marzo 2018, si è insediato, presso la sede dell’AGENAS, l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto all’art. 3 della Legge 24/2017, con il compito di raccolta e sistematizzazione di tutti i dati relativi agli eventi avversi e ai rischi sanitari per comprenderne le cause ed evitare che si ripetano, nonché individuazione di linee di indirizzo, in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, e formazione del personale sanitario.

Tratti distintivi del genuino appalto di servizi

Consiglio di Stato Sezione Terza sentenza n. 1571 del 12 marzo 2018

La sentenza oggi esaminata si pronuncia su una questione sollevata da un operatore economico, iscritto all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, il quale impugnava gli atti di una gara indetta dalla ASL Roma 6, avente ad oggetto l’affidamento dell'appalto di servizi di diverse attività di ausilio-supporto ai propri uffici. Precisamente, secondo il ricorrente, in luogo di una corretta gara per l'affidamento del contratto di somministrazione di manodopera (o di personale), era stata disposta una per l'affidamento di un non genuino “appalto di servizi”, con la conseguenza che, se si fosse dato luogo ad una corretta impostazione, la gara avrebbe dovuto essere riservata alle Agenzie per il Lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro.

Consenso informato. Quando si può agire con interventi salvavita anche senza disposizioni

Primi orientamenti di merito dall'entrata in vigore della legge 219/2017

Con l’entrata in vigore della legge n. 219/2017 (in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) iniziano a giungere le prime pronunce dei Tribunali sul tema.
Di particolare interesse risulta il provvedimento emesso dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in data 18 gennaio 2018.
Il Giudice tutelare, sulla base della constatazione del difetto di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario in capo all'amministratore di sostegno di un soggetto inabilitato, ha rigettato il ricorso con il quale l'amministratore chiedeva di essere autorizzato a dare il consenso per un intervento di tracheotomia.
Lo stesso Giudice, però, ha ricondotto la fattispecie in esame alle ipotesi di stato di necessità di cui agli artt. 2045 c.c. e 54 c.p.. Tali norme consentono di intervenire pur in assenza di consenso da parte del paziente quando, però, questo non abbia opposto il proprio dissenso in maniera cosciente, espressa ed inequivoca.

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