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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

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La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona.
La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali. Da Costante Degan a Rosy Bindi, dalla revisione del famigerato decreto dell’agosto ’77 sui requisiti ed il riconoscimento del ruolo dell’Aiop con la partecipazione di un proprio rappresentante nel Consiglio sanitario nazionale, alla Riforma del DLgs 502 del 1992, con la battaglia per contrastare il ritorno al monopolio pubblico della sanità ed il primato della programmazione regionale, passando attraverso la rivoluzione dei DRG. Un lungo percorso segnato da successi e da periodi di duro confronto con alcuni settori delle istituzioni manifestamente avversi ad un’idea di servizio pubblico per la salute caratterizzato da concetti come la competizione virtuosa tra i suoi protagonisti, la loro parità sul piano dei requisiti e del riconoscimento economico dei servizi forniti ai cittadini, al diritto ad essere controllati e valutati da un ente realmente terzo e indipendente.
Sono stati questi ultimi i tratti caratteristici ed i punti di riferimento della sua presidenza, insieme alla passione con la quale ha seguito le alterne vicende di uno dei settori dell’assistenza a lui più cari, quello della neuropsichiatria, riuscendo a ridefinire un ruolo del privato ben supportato dal riconoscimento della definizione di strutture “ad indirizzo neuropsichiatrico”, facendo così fronte alle profonde e generalizzate carenze dei servizi territoriali e sviluppando nel tempo un riconosciuto livello di competenza clinica e di qualità di alto livello.
Un’altra grande passione di Gustavo Sciachì - che è stato anche alla guida dell’associazione europea dell’ospedalità privata (UEHP) nel biennio 1991-92 - è rappresentata dalla rivista “Ospedalità privata”, di cui divenne direttore editoriale nel 1988 e che seguì come direttore responsabile fino al termine del suo ciclo. L’ultimo editoriale, dedicato alla pubblicazione degli atti del Forum sanità 2006, portava un titolo emblematico ed ancora profondamente attuale: “Competitività nella qualità o ritorno al monopolio?” e conteneva una sferzante riflessione ispirata dalle considerazioni sulla tormentata applicazione della legge 833 del 1978: ”C’est la vie. Qualche cosa se ne va, qualche cosa non muore mai: come i polverosi pregiudizi, le ottuse ostilità, le concrete difficoltà quotidiane, che conosce benissimo chi è chiamato a confrontarsi ogni giorno con la dura realtà, magari tra riconoscimenti e salamelecchi vagamente ipocriti”.
Grazie alla sua esperienza come avvocato, alla sua grande capacità di farsi ascoltare unita al coraggio di dire sempre la verità ad ogni costo, è riuscito a far sentire la voce dell’Associazione ai più alti livelli istituzionali, tracciando nel contempo la strada per l’ospedalità privata del futuro: “Un’ospedalità privata proiettata verso il 2000 non possiede altra alternativa che qualificarsi per garantirsi un avvenire prospero e stabile. L’esigenza irrinunciabile per il nostro settore di ottenere dignità e stabilità di collocazione all’interno del SSN non può essere compiutamente soddisfatta se non si sviluppa contemporaneamente una sempre maggiore qualificazione che elevi gli standard terapeutici ed assistenziali. È evidente che l’attuazione di un simile programma richiede impegno ed implica oneri, ma costituisce altresì una solida garanzia per ottenere il pieno riconoscimento di un ruolo realmente complementare, che offra concrete possibilità di sviluppo. Ciò in contrapposizione a quella “cultura dell’emarginazione” che vorrebbe relegare il privato in uno spazio residuale, spingendolo a dequalificarsi con una competizione imperfetta, fondata su criteri di retribuzione non rispondenti ad un principio di equità”.
Per molti associati è stato un amico, un prezioso compagno di strada, e per moltissimi un maestro.
Lo ricordiamo con affetto e gratitudine.
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Notizie Aiop Nazionale


Legge Gelli-Bianco. Pubblicato il Decreto recante “Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida”

Insediato anche l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

L’art. 5 della Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), rubricato «Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida», prevede che gli operatori sanitari, nell'esercizio delle loro prestazioni, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate predisposte e aggiornate nell’ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG). Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che tale Sistema venga istituito e organizzato, nei compiti e nelle funzioni, con decreto dello stesso Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Compito del SNLG è quello di consentire la valutazione, l’aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 590sexies c.p.
Nella Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso era stata raggiunta l’Intesa in merito al testo proposto dal Ministro della salute. In tale occasione è stato aumentato, da uno a quattro, il numero dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni all’interno del Comitato Strategico.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2018 è stato pubblicato il Decreto 27 febbraio 2018 recante “Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida”.

Da ultimo, si informa che, come da comunicato dell’AGENAS del 22 marzo 2018, si è insediato, presso la sede dell’AGENAS, l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto all’art. 3 della Legge 24/2017, con il compito di raccolta e sistematizzazione di tutti i dati relativi agli eventi avversi e ai rischi sanitari per comprenderne le cause ed evitare che si ripetano, nonché individuazione di linee di indirizzo, in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, e formazione del personale sanitario.

Tratti distintivi del genuino appalto di servizi

Consiglio di Stato Sezione Terza sentenza n. 1571 del 12 marzo 2018

La sentenza oggi esaminata si pronuncia su una questione sollevata da un operatore economico, iscritto all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, il quale impugnava gli atti di una gara indetta dalla ASL Roma 6, avente ad oggetto l’affidamento dell'appalto di servizi di diverse attività di ausilio-supporto ai propri uffici. Precisamente, secondo il ricorrente, in luogo di una corretta gara per l'affidamento del contratto di somministrazione di manodopera (o di personale), era stata disposta una per l'affidamento di un non genuino “appalto di servizi”, con la conseguenza che, se si fosse dato luogo ad una corretta impostazione, la gara avrebbe dovuto essere riservata alle Agenzie per il Lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro.

Consenso informato. Quando si può agire con interventi salvavita anche senza disposizioni

Primi orientamenti di merito dall'entrata in vigore della legge 219/2017

Con l’entrata in vigore della legge n. 219/2017 (in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) iniziano a giungere le prime pronunce dei Tribunali sul tema.
Di particolare interesse risulta il provvedimento emesso dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in data 18 gennaio 2018.
Il Giudice tutelare, sulla base della constatazione del difetto di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario in capo all'amministratore di sostegno di un soggetto inabilitato, ha rigettato il ricorso con il quale l'amministratore chiedeva di essere autorizzato a dare il consenso per un intervento di tracheotomia.
Lo stesso Giudice, però, ha ricondotto la fattispecie in esame alle ipotesi di stato di necessità di cui agli artt. 2045 c.c. e 54 c.p.. Tali norme consentono di intervenire pur in assenza di consenso da parte del paziente quando, però, questo non abbia opposto il proprio dissenso in maniera cosciente, espressa ed inequivoca.

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