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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Licenziamento collettivo. Anche le lavoratrici in gravidanza o maternità possono essere licenziate

Corte di Giustizia Ue, Terza Sezione, sentenza 22 febbraio 2018, causa C – 103/16

La Corte di Giustizia europea ha affrontato il caso di una lavoratrice spagnola che, all’epoca del suo esonero deciso nell’ambito di un licenziamento collettivo, era incinta. La predetta impugnava il licenziamento che si fondava sull’accordo (vertente anche sulla modifica delle condizioni di lavoro, nonché sulla mobilità funzionale e geografica) raggiunto dalla società datrice e dal comitato di negoziazione (formato dai rappresentati dei lavoratori) che aveva stabilito i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare e le priorità per mantenere il posto. Nello specifico, il licenziamento della lavoratrice veniva giustificato dalla necessità di una notevole riduzione di personale nella sua provincia e dal suo scarso rendimento (aveva avuto una valutazione con uno dei punteggi più bassi).

Legge Gelli e colpa medica. I margini di applicabilità in ambito penale

La Cassazione reintroduce la colpa lieve (sentenza S.U. n. 29 del 21/12/2017)

Le Sezioni Unite Penali sono state chiamate ad esprimersi sul seguente punto: "quale sia, in tema di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l'ambito applicativo della previsione di 'non punibilità’ prevista dall'art. 590-sexies c. p., introdotta dalla L. 8 marzo 2017, n. 24”.
Per rispondere a tale quesito, con la sentenza n. 29 del 21 dicembre 2017 la Corte di Cassazione ritiene necessario circoscrivere il grado della colpa che, per la sua limitata entità, si renda compatibile con l’esenzione di responsabilità penale del sanitario: viene così reintrodotta la colpa lieve che viene considerata sottesa alla formulazione del nuovo art. 590-sexies c.p.

L'internazionalizzazione della sanità

22 marzo 2018

La Bocconi Alumni Association, giovedì 22 marzo, di cui il nostro associato Massimo Fiorella dell'Aiop Giovani Lazio - Nomentana Hospital - fa parte, ha organizzato una visita guidata dell'Ospedale religioso classificato Sacra Famiglia di Erba del Fatebenefratelli e, a seguire, il convegno dal titolo "L'internazionalizzazione della sanità".

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