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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

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Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.
Nel corso dell’incontro, il coordinatore degli Assessori regionali, Sergio Venturi, ha confermato che tutti i Componenti dell’Organismo da Lui presieduto, hanno condiviso la decisione di intervenire nel finanziamento del contratto e ha dato ampie rassicurazioni che questa operazione sarà effettuata da tutte le Amministrazioni regionali, incluse quelle in Piano di rientro.
É stato, altresì, precisato che il meccanismo in base al quale verrà messo a punto il trasferimento dalle Regioni sarà in base alla tipologia della loro offerta, ai meccanismi di finanziamento vigenti e, comunque, che si dovrà trattare di fondi reali a copertura del costo del rinnovo e non di un incremento dei singoli budget delle strutture di diritto privato del SSN.
Il contratto avrà decorrenza dal 2020 e il finanziamento sarà strutturale.
Nel primo pomeriggio, si era riunito il Consiglio nazionale Aiop, che ha conferito mandato alla Presidente Barbara Cittadini di proseguire le trattative al Ministero

– sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza delle Regioni – con una maggioranza, su 49 Consiglieri presenti, di 37 voti favorevoli, 8 contrari e 4 astenuti.

La seduta del Consiglio nazionale, molto partecipata, è stata l’occasione per condividere l’esito dei contatti che i Presidenti regionali Aiop hanno avuto, in questi ultimi giorni, con i relativi Governi regionali, che hanno confermato il principio della compartecipazione pubblica all’incremento del costo dei fattori produttivi delle strutture, e del confronto avuto con tutta la base associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

DEF 2018: dobbiamo tornare a investire in salute

Comunicato stampa del 27 aprile scorso

Il Def 2018, approvato ieri dal Governo, pur non contenendo impegni programmatici per il futuro, che spetteranno al nuovo esecutivo, ma soltanto previsioni di spesa, ci preoccupa e ci rattrista per quanto riguarda la sanità: la previsione del rapporto tra spesa sanitaria e Pil presenta infatti un profilo crescente soltanto a partire dal 2022. Questo dato è una chiara rappresentazione dell’incapacità della politica di aumentare le risorse da investire nella sanità e nella salute dei cittadini: settori che, a quanto pare, non si ritengono meritevoli neppure di un mero allineamento con le previsioni di crescita del Pil.

Uno sguardo che cambia la realtà

XX Convegno nazionale Pastorale della salute - Roma, 14-16 maggio 2018

Il titolo del Convegno intende sottolineare un obiettivo – a partire dal profondo significato evangelico del verbo “guardare” –, la necessità di uno sguardo attento al cambiare delle realtà in cui viviamo ed operiamo, per iniziare con uno sguardo in profondità, sull’uomo, sul significato del senso del dolore che continuamente interpella, sullo sguardo di Cristo che ci chiama ad una visione integrale dell’uomo, e allo stesso tempo richiama e sollecita la concretezza dell’agire. Cambiare il nostro modo di guardare la realtà, scoprirne altri aspetti, ci permette così di cambiare la storia, andando oltre atteggiamenti passivi o allarmisti. La progettualità pastorale ha bisogno di fondamenti solidi.

Il regime delle prestazioni rese da personale medico per conto di struttura non convenzionata

Non applicabile l'esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972

Per quanto riguarda le case di cura non convenzionate, queste non usufruirebbero del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria in tema di regime di esenzione rileva solo per le ipotesi di diagnosi, cura e riabilitazione rese ambulatorialmente da medici e paramedici della struttura al paziente che non sia ricoverato, ovvero nel caso in cui sia la struttura a fornire tale servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto con il paziente stesso. Deve, dunque, in questi casi applicarsi l’aliquota ordinaria al 22%.


Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


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