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Notizie dalla Liguria

Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

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Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

Da Sanità24, portale de IlSole24ore

di Gabriele Pelissero

In tutta Europa i grandi sistemi di welfare sanitario da decenni hanno sviluppato modelli pluralistici nella produzione ed erogazione delle prestazioni. Anche i più rigidi sistemi di tipo Beveridge utilizzano al proprio interno sempre più frequentemente gestori di attività ambulatoriali e ospedaliere di diritto privato, mentre paesi con sistemi di tipo Bismarck, come Germania e Olanda, hanno scelto da tempo di assicurare ai propri cittadini l' universalità e l' accessibilità delle cure utilizzando esclusivamente assicuratori privati (Olanda) o avviando un imponente piano di privatizzazione della gestione della rete ospedaliera (Germania). Il tutto senza alterare i principi di solidarietà e copertura universale propri dei sistemi di welfare europei. Sembra dunque ormai radicato in Europa il principio che un servizio pubblico fondamentale, come la sanità, è pubblico in quanto regolato e pagato dallo Stato, mentre può essere prodotto ed erogato da una pluralità di soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, senza perdere il suo carattere distintivo di servizio socialmente garantito e restando così, per dirla in linguaggio corrente, "servizio pubblico". In Italia la situazione, con forti differenze regionali, non è dissimile dal resto d' Europa. Il Servizio sanitario nazionale ingloba infatti operatori ospedalieri di diritto privato che erogano su base nazionale il 25% di tutte le prestazioni di ricovero, e operatori ospedalieri e ambulatoriali che erogano più del 30% di tutte le prestazioni specialistiche. Inoltre la complessità delle cure ospedaliere erogate dai privati è superiore rispetto a quella dei pubblici (nel 2012, case-mix privato 1,08; case-mix pubblico 1,00) e il costo è inferiore (spesa pubblica ospedaliera per erogatori di diritto privato pari al 15% del totale a fronte di una produzione pari al 25% del totale).L' attenzione delle autorità e dei media nei confronti degli erogatori di diritto privato che lavorano con e nel Ssn è cresciuta negli ultimi anni, e le associazioni di categoria Aiop e Confindustria hanno molto lavorato all' interno e all' esterno per far sempre più "maturare" il comparto in termini di assunzioni di responsabilità e sviluppo di qualità. D' altra parte, in Italia grandissimi ospedali di assoluta reputazione internazionale sono privati (citiamo solo, fra i non pochi, l' Ospedale S.Raffaele di Milano e il Policlinico Gemelli di Roma) ed esprimono anche una formidabile capacità di produrre ricerca scientifica e formazione universitaria. A fronte di tutto questo, nel nostro paese rimane diffusa una diffidenza, e non di rado un pregiudizio, nei confronti del privato in sanità. Diffidenza e pregiudizio che non si ritrovano nei cittadini quando utilizzano il Ssn, anzi essi sistematicamente apprezzano e ricorrono alle strutture di diritto privato tutte le volte che ne hanno l' opportunità. Diffidenza e pregiudizio sono invece presenti non di rado nelle burocrazie centrali e regionali, in parti del mondo politico e nei media. Qualche contrasto è presente anche nel mondo medico, dove assume per lo più la caratteristica della preoccupazione e del fastidio per la comparsa di competitori molto attrezzati e professionalmente agguerriti. Possiamo domandarci perché politica, burocrazia e media sono ostili al privato in sanità . In parte certamente per ragioni ideologiche, espressione oggi un po' declinante della cultura antiimprenditoriale così forte in Italia nei passati decenni, nei quali la visione marxista e quella di alcune aree del cattolicesimo si incrociavano per esaltare la gestione pubblica della sanità, che nei fatti si traduceva poi in lottizzazione politica di centri di potere, con l' inevitabile corollario di assunzioni clientelari e appalti orientati. Oggi è difficile trovare, nel dibattito pubblico, prese di posizione esplicite che esaltino il valore delle gestioni pubbliche della sanità dal punto di vista politico ed etico. La cultura "monolitica" che nel passato discriminava il privato ed esaltava il pubblico in sanità si è però evoluta in una concezione puramente statalista, che ha abbandonato le teorizzazioni ideologiche, ma che è rimasta ben salda nel pretendere di gestire direttamente una consistente fetta del Pil, il che poi significa, ancora una volta, posti di potere, assunzioni e appalti. Una strada che, alla fine, porta nei gestori pubblici alle clamorose differenze del prezzo di acquisto della ormai mitica siringa. Una mala gestione che, bisogna riconoscere, anche il Governo nazionale ha iniziato a denunciare. In questo contesto, seppur declinante, burocrazie ministeriali e regionali difendono il proprio spazio di gestione operativa della sanità in sintonia con gruppi politici trasversali, che sono presenti per lo più nelle Regioni, e che vedono in questo settore uno dei pochi spazi di potere rimasti, mentre intellettuali e giornalisti cresciuti nel clima culturale di qualche decennio fa dedicano severità e grande spazio di comunicazione agli "incidenti di percorso" del privato, e molto meno spazio, unito a ponderata indulgenza, agli "incidenti di percorso" del pubblico.Per la verità, situazioni di questo tipo non sono solo una caratteristica italiana, e si ritrovano in non pochi paesi europei, a dimostrazione di quanto sia faticoso evolvere verso la modernità. Evoluzione che, nel caso della sanità, paradossalmente richiede proprio di accettare il pluralismo e il confronto fra pubblico e privato per salvare, uniti, quel grande patrimonio comune che è il sistema di welfare sanitario.


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Notizie Aiop Nazionale

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che si oppone al trasferimento

Corte di Cassazione Sezione Lavoro ordinanza n. 29054 del 5 dicembre

L’ordinanza oggi commentata affronta il caso di un lavoratore licenziato con una doppia motivazione, ovvero per l’inadempimento conseguente ad una assenza dal posto di lavoro e per giustificato motivo oggettivo conseguente ad una dedotta organizzazione aziendale.

Contratto di spedalità e responsabilità della struttura sanitaria

Cassazione civile - sez.III, sentenza n. 2060 del 29 gennaio 2018

L’art. 7 della l. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli – Bianco) prevede che la struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale, nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponda delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., ossia per inadempimento di un’obbligazione ed in forza della responsabilità per fatto doloso o colposo di un terzo ausiliare.
La responsabilità della casa di cura, come altrettanto conosciuto, si fonda su un contratto atipico a prestazioni corrispettive, definito ‘di spedalità’ ovvero ‘di assistenza sanitaria’.
Nel caso in argomento, la Suprema Corte, con la sentenza n. 2060 del 29 gennaio scorso, ha condannato al risarcimento una struttura sanitaria nella quale dei sanitari di fiducia di una degente, il giorno prima dello svolgimento di un’operazione di inserimento di una protesi all’anca, le avevano effettuato un prelievo del sangue per una eventuale autotrasfusione in sede operatoria.


Regolamento privacy. Le indicazioni della Commissione europea

Comunicazione del 24 gennaio 2018

Il 6 aprile 2016 l'UE ha varato la nuova normativa in materia di protezione dei dati, adottando un pacchetto di riforme, di cui fa parte il Regolamento generale sulla protezione dei dati, che - a due anni dall’entrata in vigore - dovrà essere applicato direttamente ed obbligatoriamente in tutti gli Stati membri, a partire dal 25 maggio 2018. Nonostante l’approssimarsi di tale scadenza, si rendono ancora necessari notevoli adeguamenti per determinati aspetti, come la modifica delle leggi esistenti ad opera degli Stati membri o l'istituzione del Comitato europeo per la protezione dei dati da parte delle autorità nazionali garanti. Per tali ragioni, il 24 gennaio scorso, a soli cento giorni dall’applicazione del Regolamento, la Commissione ha pubblicato le linee guida destinate a rendere più agevole l’introduzione delle nuove regole sulla protezione dei dati negli ordinamenti nazionali.


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